Riforma Fornero al via. Dalla proprietà alla responsabilità, con chiarezza

di Marco Mazzoldi.

Nonostante le perplessità del mondo imprenditoriale e di alcuni operatori, la Riforma Fornero ha determinato con chiarezza il passaggio dal sistema della property rule a quello della liability rule. La reintegrazione nel posto di lavoro rimane come eccezione e non dipende dalla discrezionalità del giudice ma da precise regole processuali che gravano sul lavoratore.

monumento al lavoro by compaifecundo

A qualche settimana dall’entrata in vigore della Riforma Fornero nel mercato del lavoro, la casistica giurisprudenziale, e dunque l’operatività nella ricezione delle modifiche introdotte, è ancora limitata per consentire di esprimere un giudizio sull’effettivo impatto delle nuove regole. Tuttavia, mi pare opportuno svolgere qualche considerazione ulteriore rispetto alle prime valutazioni già espresse assieme a Matteo Rizzolli. Tale opportunità è dettata dalle riserve con cui una parte del mondo imprenditoriale, degli HR manager e degli operatori ha accolto il nuovo art. 18. Queste perplessità rimproverano alla nuova legge poca chiarezza ed eccessiva complessità, mentre lo scopo richiesto era quello di semplificare il precedente regime e dettare regole univoche. In particolare, viene contestato che il passaggio dalla regola di proprietà a quella di responsabilità sarebbe stato parziale, soprattutto perché sarebbe rimesso a un’eccessiva discrezionalità decisionale del giudice.

Da parte mia, ritengo oggi non condivisibile questa lettura. Per aiutare a comprendere le ragioni della mia opinione, propongo uno schema d’ausilio, ricordando che la regola di proprietà (property rule) garantisce l’inamovibilità del lavoratore senza il suo consenso, mentre la regola di responsabilità (liability rule) responsabilizza economicamente l’impresa nei confronti del lavoratore licenziato.

Regola di responsabilità (tutela obbligatoria)  Indennizzo tra 2,5 e 6 mensilità Tutti i licenziamenti nelle imprese sino a 15 dipendenti
Regola di responsabilità (tutela indennitarialieve)

 

Indennizzo tra 6 e 12 mensilità Nelle imprese > 15 dipendenti, in caso di vizi formali del licenziamento
Regola di responsabilità (tutela indennitaria forte)  Indennizzo tra 12 e 24 mensilità Nelle imprese > 15 dipendenti, qualora i motivi non siano sufficienti a giustificare il licenziamento
Regola di proprietà (tutela reale) Reintegro al lavoro oltre a un indennizzosino a 12 mensilità Nelle imprese > 15 dipendenti, qualora il fatto addotto dal datore per licenziare in realtà non si è verificato (non sussiste), oppure è espressamente e specificamente sanzionato dai contratti collettivi con una sanzione meno grave del licenziamento. Nel caso di licenziamento economico, inoltre, il giudice può disporre il reintegro solo nei casi più gravi in cui il motivo addotto è manifestamente insussistente
Regola di proprietà (tutela reale forte) Reintegro al lavoro oltre a tutte le mensilità dal giorno del licenziamentoa quello del reintegro Nelle imprese > 15 dipendenti, qualora il licenziamento sia discriminatorio (ad es.: motivato per ragioni di sesso, razza, religione, oppure riguardi una lavoratrice madre sino all’anno di età del figlio) o nullo (pretestuoso)

 

Leggendo il testo di legge, appare chiaro che la logica informatrice del nuovo art. 18 pone ad architrave quella che nella tabella è individuata come tutela indennitaria forte: cioè, la regola è che, in caso di licenziamento invalido, l’ordinamento accorda al lavoratore ingiustamente espulso dall’azienda un diritto di natura economica, e dunque una contropartita monetaria. Ciò significa che la regola generale si comporta come una liability rule, e cioè predetermina il costo che l’azienda deve corrispondere per ‘acquistare’ il diritto del lavoratore. La property rule rimane solo come ipotesi eccezionale.

Mi pare dunque che, al di là dell’espressione linguistica che può risultare arzigogolata e ridondante, il contenuto dell’art.18 non sia così nebuloso, e sia invece semplificabile come rammostrato nella prima tabella. Per altro verso, è mia opinione che, ovviamente nel pieno rispetto del principio generale del libero convincimento del giudice previsto nel nostro ordinamento civilistico per ogni tipo di controversia, le nuove regole non lascino tutto quel paventato spazio alla discrezionalità del giudicante – e in definitiva alla denunciata incertezza del diritto.

Tale convincimento deriva non solo dall’osservazione empirica che la maggior parte dei casi di licenziamento non rientra nella tutela reale, ma anche dall’osservazione che le nuove norme in materia di licenziamento riformulano anche il c.d. onere probatorio, ossia la suddivisione delle prove che ciascuna delle parti deve portare nel processo civile a suffragio delle proprie ragioni. Se, infatti, com’è logico che sia, l’obbligo di provare la fondatezza e quindi la validità del licenziamento compete ancora al datore, invece, e questa è la novità, adesso è il lavoratore che dovrà portare prove fondate e pienamente convincenti per ottenere l’applicazione della regola di proprietà (tutela reale) in luogo dell’ordinaria regola di responsabilità (ovviamente, nei soli casi in cui ciò è ancora possibile).

Questo porta a concludere che, nel novellato art. 18, non solo la liability rule costituisce la regola generale dei casi, ma che le eccezioni, e quindi le residue ipotesi di property rule,  non sono rimesse alla discrezionalità del giudice né pendono sul capo del datore, ma gravano processualmente – e dunque operativamente e concretamente – sul lavoratore che ne reclami l’applicazione. Una seconda tabella può essere d’aiuto nella comprensione di questo passaggio. Per la sua compilazione, ho fatto riferimento al lavoro di Carlo Pisani.

Datore dimostra giustificazione licenziamento Licenziamento valido:nessuna sanzione
Datore non dimostra giustificazione licenziamento Liability rule:indennizzo per il lavoratore
Lavoratore dimostra discriminazione, pretestuosità, insussistenza del fatto, o che esattamente quel fatto è punito con sanzione conservativa nel contratto collettivo Property rule:reintegro oltre indennizzo per il lavoratore

 

Datore non dimostra giustificatezza licenziamento e lavoratore non dimostra discriminazione, pretestuosità, insussistenza o sanzione conservativa  Liability rule:indennizzo per il lavoratore 

 

Anche dalla lettura della seconda tabella appare chiaro che la liability rule è la regola generale, e che il giudice potrà applicare la property rule solamente qualora il lavoratore dimostri con ragionevole certezza che ricorrono le condizioni eccezionali della reintegrazione.

Pertanto, riservando successive valutazioni a valle del periodo di rodaggio necessario all’applicazione del nuovo art. 18 nella prassi, si può ad oggi sostenere che, dal punto di vista legislativo, il passaggio dal sistema di property a quello di liability, seppur non ‘perfetto’ e cioè non totale, si è comunque chiaramente verificato.

 iMille.org – Direttore Raoul Minetti