di Terenzio Longobardi.

Stabilimento ILVA di Taranto di Antonio Seprano
Nelle scorse settimane ho cercato invano di farmi un’opinione non superficiale sulla spinosa vicenda dell’inquinamento prodotto dalle acciaierie di Taranto, leggendo i quotidiani nazionali. Non sono riuscito a ricavarne quasi nulla di concreto: informazioni generiche, assenza di dati circostanziati, grande spazio accordato a polemiche e posizioni di natura filosofica del tipo “bisogna salvaguardare il diritto alla salute e al lavoro”, oppure a rapporti strappalacrime sulle malattie e le morti di bimbi nella zona. Ma non ho trovato nessun resoconto che approfondisse dettagliatamente nello specifico le motivazioni della magistratura pugliese e che evidenziasse la reale natura dei problemi. Allora ho deciso di uscire dal deserto informativo della stampa nazionale per cercare in rete una risposta alla mia sete di conoscenza.
E, come accade quasi sempre, ci sono riuscito. Da alcuni siti (ad esempio qui), ho scaricato le conclusioni della Relazione consegnata ai magistrati da uno dei collegi di periti incaricati. Si tratta della “ciccia” del documento complessivo, in cui si risponde in maniera chiara a 6 quesiti posti dagli inquirenti. Ne consiglio un’attenta lettura, perché da essa, oltre a dati specialistici, su cui i non tecnici possono tranquillamente sorvolare, si possono dedurre molti elementi utili a comprendere il “nocciolo” di questa, per certi versi sconcertante e tipicamente italiana, vicenda. Cercherò qui di concentrarmi su alcuni di questi aspetti che ritengo cruciali dal punto di vista ambientale, sanitario, giuridico, amministrativo, ma anche e soprattutto politico. Sorvolo pertanto rapidamente sui dettagli delle risposte affermative al primo quesito, riguardante l’eventuale diffusione di sostanze pericolose per la salute dagli stabilimenti Ilva, e al secondo quesito, relativo alla eventuale correlazione tra i livelli di diossine presenti negli animali allevati in zona e abbattuti con le emissioni di fumi e polveri provenienti dagli stessi stabilimenti. Come pure tralascio di approfondire la risposta negativa al terzo quesito, che pone la domanda se fossero state osservate tutte le misure idonee ad evitare la dispersione incontrollata di fumi e polveri nocive, per soffermarmi maggiormente sulle risposte al quarto e al sesto quesito, cioè se i valori delle emissioni di inquinanti siano conformi alle normative regionali, nazionali e comunitarie e quali siano le misure tecniche necessarie ad eliminare la situazione di pericolo.
I periti attestano che, “relativamente alla conformità alle norme nazionali e regionali, i valori misurati …. con gli auto controlli effettuati dal gestore, …. risultano conformi a quelli delle precedenti autorizzazioni settoriali delle emissioni in atmosfera (DPR 203/88) sia ai valori limite previsti dal recente decreto di AIA (ndA. Autorizzazione Integrata Ambientale) del 5 Agosto 2011.” Tutto a posto, come potrebbe concludere il lettore fugace e superficiale? Assolutamente no. Innanzitutto perché, secondo i periti, le emissioni non sono misurate correttamente e legalmente in quanto, trattandosi di impianti dove sono svolte anche attività di recupero di rifiuti, mediante trattamenti termici, avrebbero dovuto essere dotati dal 1999 di sistemi di controllo automatico in continuo di alcuni parametri inquinanti. Inoltre, perché alcune procedure previste dall’AIA (ad esempio per quanto riguarda il fenomeno dello” slopping” generato dalle emissioni non convogliate), non sarebbero state applicate.
Ma è soprattutto dall’esame del rispetto delle norme comunitarie che emergono le maggiori difformità. Per poter meglio capire questo aspetto, bisogna però fare una rapida digressione esplicativa su tale normativa. La Direttiva Europea in questione è la 96/61/EC, denominata IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control, cioè sulla prevenzione e controlli integrati dell’inquinamento), è stata recepita nel nostro ordinamento legislativo con il Decreto Legge n. 372 del 1999 e si applica in 33 settori industriali suddivisi in sei gruppi, tra cui ricade anche l’Ilva di Taranto. In base alla direttiva, i responsabili degli impianti industriali, nuovi ed esistenti, devono adottare tutte le misure preventive appropriate per assicurare un livello elevato di protezione dell’ambiente nel suo complesso. Le misure per prevenire l’inquinamento devono in particolare implicare l’uso delle “migliori tecniche disponibili” (Best Available Techniques, BAT). L’adempimento di questi obblighi è assicurato mediante l’attuazione di una procedura di autorizzazione integrata (la famosa AIA citata in precedenza e di cui si parla tanto in questi giorni) svolta dagli organi competenti, Stato, Regioni, Province.
L’innovazione molto importante di questa normativa è quindi che non esistono più come in passato limiti di emissione standard uguali per tutti gli impianti, ma le autorità possono graduare questi limiti in funzione delle specificità locali di tutela ambientale, attraverso l’uso delle “migliori tecniche disponibili”, acronimo BAT. Da notare che l’autorità competente non deve imporre l’uso di una particolare tecnologia di produzione o di abbattimento degli inquinanti, ma invece stabilire i valori limite di emissione per ogni impianto, basandosi sui valori conseguibili con le BAT. Per definire queste ultime, si deve fare riferimento allo scambio di informazioni tra gli Stati Membri. Ma come avviene questo scambio di informazioni sulle migliori tecniche disponibili?
La Commissione Europea ha istituito per ogni settore industriale un gruppo di lavoro tecnico (Technical Working Group, TWG), formato da rappresentanti degli stati membri e dell’industria, coordinato dalla commissione europea, direzione generale ambiente. I gruppi tecnici si riuniscono a Siviglia, presso l’European IPPC Bureau, organismo preposto a redigere i documenti di riferimento per le BAT, i cosiddetti BREF (Bat REFerence document). Ultimato il lungo lavoro di stesura, tali documenti vengono sottoposti all’approvazione definitiva di un organismo di decisione formato da rappresentanti degli Stati Membri che si riunisce una o due volte all’anno a Bruxelles. I documenti di riferimento sono aggiornati periodicamente in funzione degli avanzamenti tecnologici, quindi rappresentano uno strumento indispensabile per le autorità competenti al fine di definire i valori limite emissivi in funzione delle tecnologie più innovative per le varie tipologie di inquinanti.
I precedenti principi sono stati inglobati anche nella direttiva europea 2010/75 relativa alle “emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento)” e a ben vedere rappresentano l’impostazione di fondo della ordinanza (anche questa da leggere attentamente, disponibile qui) del GIP del Tribunale di Taranto con la quale alcune aree dell’Ilva sono state sottoposte a sequestro preventivo. In essa si afferma, tra l’altro, che: “L’articolo 15, paragrafo 3, della direttiva 2010/75/UE stabilisce che l’autorità competente fissa valori limite di emissione che garantiscano che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili indicati nelle decisioni sulle conclusioni sulle BAT di cui all’articolo 13, paragrafo 5, di tale direttiva.”
Bene, fatta questa necessaria premessa, andiamo ad esaminare come i periti hanno controllato il rispetto delle direttive comunitarie, cioè se sono state applicate le BAT nel caso specifico dell’Ilva. A tale scopo, l’informazione integrata sulla quantità e qualità delle emissioni dello stabilimento, rappresentata dai valori rilevati negli autocontrolli e negli accertamenti svolti nel corso dell’indagine, è stata comparata con quella riportata nei documenti di riferimento europei, cioè i cosiddetti BREF. Questa comparazione è visibile in alcune figure contenute nella relazione relative alle quantità di inquinante emesse nel 2010 nelle varie fasi di lavorazione, operando un confronto con i valori minimi e massimi rilevati nei BREF. La conclusione della comparazione, che riporto rigorosamente virgolettata è la seguente:
“Da tale comparazione, come evidenziato nelle figure seguenti, emerge che, nella maggioranza delle aree e/o delle fasi di processo, sono emesse quantità di inquinanti notevolmente superiori a quelle che sarebbero emesse in caso di adozione da parte di Ilva delle BAT con la performance migliore come stabilito dal BREF. Si deve però anche evidenziare come i valori emissivi, anche se superiori a quelli minimi ricavati sulla base del BREF, sono però inferiori a quelli fissati nell’autorizzazione di AIA.”
Si può discutere sull’interpretazione di queste parole, ma a me pare che esse indichino con chiarezza il mancato rispetto della direttiva europea e l’inadeguatezza da tale punto di vista dell’autorizzazione rilasciata dal Ministero dell’Ambiente nel 2011. Gli stessi concetti sono ribaditi nella risposta al sesto quesito dei giudici, quello che chiede quali siano le misure tecniche necessarie per eliminare le situazioni di pericolo:
“La condizione delle emissioni rilevata, con riferimento al quesito posto, risulta paradigmatica perché pone in evidenza due situazioni:
- Le differenze esistenti tra le concentrazioni rilevate…. evidenziano come l’adozione per tutte le emissioni di quella fase, delle misure che determinano il miglior risultato riscontrato, garantirebbe una maggiore efficienza nell’abbattimento degli inquinanti e conseguentemente una riduzione dei carichi complessivi emessi dall’intera fase;
- La differenza riscontrata tra i valori misurati e quelli attesi dall’applicazione delle BAT Conclusions e quelli riportati nel BREF – media europea, evidenzia come sussista tuttora un divario tra le tecniche adottate nello stabilimento Ilva, e la loro efficacia in termini di inquinanti emessi, rispetto alle BAT, la cui adozione garantirebbe la riduzione degli inquinanti emessi.”
Seguono poi una serie di indicazioni operative relative a varie fasi lavorative per aderire alle migliori tecniche disponibili che consentano di abbattere ulteriormente le emissioni di inquinanti, da cui la Procura ha tratto le prescrizioni di adeguamento rivolte alla proprietà dello stabilimento. Se la situazione tecnico – amministrativa è quella delineata sinteticamente in precedenza, ne discendono a mio parere alcune considerazioni politiche rilevanti.
Lo scorso 17 Agosto, Stefania Prestigiacomo ha rilasciato alcune dichiarazioni al quotidiano “la Repubblica”. L’ex Ministro dell’Ambiente, titolare del dicastero al momento del rilascio della vigente autorizzazione ambientale integrata, ha affermato perentoriamente: “Noi però ci siamo attenuti a quello che le direttive europee prevedevano e quello che era possibile realizzare con le migliori tecnologie possibili, laddove invece esistevano vuoti legislativi … Io sono davvero orgogliosa di aver rilasciato l’AIA all’Ilva così come a più di altri cento impianti italiani dopo che il governo Prodi ne aveva rilasciato zero e il precedente esecutivo Berlusconi cinque.” Se, come mi pare evidente, le affermazioni dell’ex Ministro divergono sensibilmente dalle conclusioni dei periti nominati dalla Procura di Taranto, c’è da chiedersi anche, con preoccupazione, quale sia l’attuale impatto ambientale e sanitario dell’industria italiana.
Sempre sul piano politico, non ho condiviso la linea dell’attuale governo che ha posto in essere una serie di pressioni per contrastare le decisioni della magistratura fino a minacciare il ricorso alla Consulta. Atteggiamento preoccupante, da parte di un governo presieduto da un ex Commissario UE che professa quotidianamente la necessità di integrazione europea. Caro Monti, è possibile contrastare l’attuazione di una direttiva europea che risponde, quella si, in maniera concreta e in modo “alto”, alla necessità di trovare un compromesso tra salvaguardia del lavoro e tutela ambientale e sanitaria?
Non è possibile e, infatti, il governo ha leggermente cambiato strategia, decidendo in tutta fretta di accelerare l’aggiornamento dell’AIA approvata lo scorso anno, recependo totalmente le prescrizioni emesse dalla Procura. Lo ha annunciato l’attuale Ministro dell’Ambiente, Corrado Clini, che ha specificato sul sito del Ministero di aver fissato per il 30 settembre p.v. la conclusione della procedura per l’aggiornamento dell’AIA, dando indicazione alla Commissione Ministeriale incaricata della procedura istruttoria di “incorporare nella nuova AIA il riferimento alle BAT e alle prescrizioni ordinate dal GIP di Taranto per la sicurezza dell’impianto”.
Nello stesso comunicato, il Ministro tenta un’autodifesa rispetto alle contestazioni dei periti incaricati dalla Procura di Taranto, affermando che “La Commissione UE ha pubblicato l’8 Marzo 2012 la lista delle migliori tecnologie disponibili (BAT) nel settore della siderurgia. La decisione della Commissione prevede che l’impiego delle BAT sia prescritto a tutti gli Stati europei, nelle nuove AIA o nella revisione delle AIA già rilasciate, a partire dal 2016. E aggiunge: “A questo proposito va rilevato che la perizia ordinata dalla Procura di Taranto aveva osservato che mancava nell’AIA del 4 Agosto 2011 il riferimento alle nuove BAT: riferimento formalmente impossibile in assenza della decisione UE, ancorchè fossero già note le indicazioni elaborate dall’organismo tecnico della Commissione (EIPPCB di Siviglia).”
Ma leggiamo cosa dice a questo proposito l’ordinanza del GIP citata in precedenza:
“In particolare, il BREF in questione costituisce “documento di riferimento sulle migliori tecniche disponibili (best available techniques – BAT)” per gli Stati dell’UE, che, al pari dei precedenti BREF, non necessita (come i periti hanno ben chiarito) di un formale recepimento normativo, da parte degli stessi Stati, per assumere efficacia vincolante nei loro confronti. Trattasi di un documento tecnico che consacra formalmente e stabilisce ufficialmente, per gli Stati dell’UE, quali siano le migliori tecnologie, i migliori strumenti, le migliori procedure operative, ecc., disponibili nel campo della produzione di ferro e acciaio, ai fini della prevenzione e riduzione dell’inquinamento da emissioni industriali. Mette conto sottolineare, in questa sede, che al forum (TWG – Technical Working Group) per la elaborazione del predetto documento europeo di riferimento sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione di ferro e acciaio ai sensi della direttiva 2010/75/UE, hanno preso parte attiva, oltre a rappresentanti degli Stati membri e delle organizzazioni non governative che promuovono la protezione ambientale, rappresentanti delle industrie interessate tra cui in prima fila – trattandosi dell’acciaieria più grande d’Europa – rappresentanti dell’ILVA s.p.a. di Taranto. Essa, dunque, sa bene quali siano le migliori tecniche disponibili per la prevenzione e riduzione dell’inquinamento da emissioni industriali, cosicché non può invocare alcuna buona fede per giustificare le persistenti, gravissime inerzie accertate nel corso delle indagini, di cui si dirà nel prosieguo, che costituiscono solo il frutto di una pervicace politica aziendale ispirata esclusivamente dalla logica del profitto, a detrimento della tutela dell’ambiente e della salute dei lavoratori e dei cittadini.”
Si potrebbe aggiungere che probabilmente anche i tecnici ministeriali, lo stesso Clini nella qualità di Direttore Generale del Ministero dal 1990 e l’ex Ministro Prestigiacomo, ne fossero a conoscenza prima della concessione dell’AIA in data 5 Agosto 2011 (come risulta dal provvedimento del GIP, l’ultima versione del BREF per la produzione di ferro e acciaio fu approvato il 24 Giugno 2011), ma non voglio entrare in una diatriba giuridica che non mi compete.
Ciò che mi preme sottolineare, al di là dei formalismi giuridici, è la posizione politica del Ministro Clini, che a me pare molto imbarazzante. Non solo ha negato l’urgenza di applicare l’ultima versione del BREF (contemporaneamente ammettendola, con l’indicazione alla Commissione AIA di recepire le prescrizioni della Procura), ma la sua gestione della vicenda è stata caratterizzata dal continuo appellarsi alle ragioni prioritarie del lavoro e della continuità produttiva, dal tentativo (immediatamente smentito dai consulenti del Comune di Taranto, qui) di attribuire gli impatti ambientali e sanitari più significativi all’effetto delle attività passate. Il Ministro dello Sviluppo Economico è un altro e si chiama Passera. Il paese ha bisogno di un Ministro dell’Ambiente.
iMille.org – Direttore Raoul Minetti




Infatti, non è possibile una situazione del genere dove si fa finta di non capire e di non vedere.
L’Ilva ha impianti oramai da antiquariato e non ha mai applicato le normative, dunque quale risposta dai nostri ministri? Bisogna innanzitutto stanziare fondi per rinnovare completamente l’Ilva in modo che non inquini più, ma prima di questo occorre fermare la produzione.
Acciaio .. non è solo un Film ..In Italia vi sono più di una Acciaieria con gli stessi identici problemi ! Di lavoro..di morte ed infortuni in acciaieria , di inquinamento sia atmosferico che del mare e di torrenti ,insomma si inquina la terra in generale.
L’Acciaio di STATO ha SEMPRE inquinato e fatto altrettanti vittime con moltissime MORTI BIANCHE e INFORTUNI gravi direttamente in Acciaieria ma anche fuori delle Acciaierie NON sono poi pochi i Lavoratori gli Operai morti per conseguenza del lavoro in acciaieria tanti senza neppure saperlo!Acciaierie prima Statali poi passate ad i privati.. NON è cambiato quasi nulla ma i danni permangono e la situazione si aggrava perché ora la popolazione Italiana sa che l’inquinamento può uccidere anche chi non ha mai lavorato in acciaieria..
Morando