Potere giudiziario. I pericoli di una giustizia “sociale”

di Marco Mazzoldi.

Iustitia di mcalamelli

A chiusura della breve panoramica dedicata a potere politico, sindacati, istituzioni europee, esecutivo e pubblica amministrazione, qualche spunto di riflessione sul potere giudiziario. Due fatti di cronaca nelle ultime settimane ci possono aiutare nel ragionamento: il conflitto tra il Presidente della Repubblica e la Procura della Repubblica di Palermo, approdato alla Consulta, e il sequestro Ilva a Taranto. Due fatti di centrale importanza per interrogarsi sui compiti e sui limiti del potere giudiziario, in questi casi nella veste di magistratura inquirente. Ovviamente, in entrambe le situazioni le reazioni sono state spesso scomposte, o comunque animate com’è logico che sia da posizioni partigiane, volontà di rivalsa o di affermazione delle proprie posizioni.

Nel caso che ha visto coinvolto il Capo dello Stato, c’è chi si è detto scandalizzato per la ferma posizione di Napolitano riguardo alle garanzie che la Costituzione gli riconosce, tra cui il divieto di indagini e nello specifico di utilizzo di comunicazioni e intercettazioni in cui appare anche il Presidente, quasi che tale atteggiamento fosse rivelatore di un suo crimine o di una sua complicità. La faccenda dell’Ilva è stata accompagnata da affermazioni sulla padronalità e l’assenza di etica sociale dei proprietari, le quali hanno dunque salutato con gioia il sequestro preventivo attuato dalla Procura di Taranto.

La tesi che qui si propone, tuttavia, è al netto di dette posizioni, che possono ritenersi per altri versi fondate o quanto meno giustificabili, e risponde in maniera negativa alla domanda se al potere giudiziale possa o debba competere lo scopo della giustizia sostanziale o sociale.

Il dato di partenza è che negli ordinamenti giuridici europeo-continentali – a parziale differenza dei sistemi di common law anglo-americani – il potere giudiziario ha il compito, importante e centralissimo, di applicare la legge, e quindi di rendere effettivo e concreto il dettato normativo nel singolo caso che la realtà porta nell’aula di tribunale. Questo sta a significare la previsione costituzionale, per la quale il giudice è soggetto soltanto alla legge: che gli è garantita libertà ed ampia discrezionalità, tuttavia nel solco di quanto previsto dalla legge che deve applicare e delle norme che disciplinano la procedura e quindi i limiti di esercizio del suo potere.

Del resto, sta nella logica democratica che le scelte e le decisioni politiche, inclusi gli strumenti e le previsioni più idonee a perseguire e attuare quella che si ritiene la giustizia sostanziale e sociale, siano discusse nella sede rappresentativa-parlamentare, e vengano quindi tramutate in leggi, poi affidate anche al potere giudiziario. E infatti, come la mia professione mi permette ogni giorno di riscontrare, i giudici continuamente applicano la legge, la rendono effettiva e operativa nei singoli casi della vita su cui sono chiamati a decidere. E, in questo loro arduo compito, sono chiamati a non limitarsi al mero dato letterale della legge, ma a ricercare e far sì che la ratio, cioè lo scopo che quella legge si prefigge, sia davvero rispettato e applicato, adattandolo con buon senso e con ragionamento giuridico al caso di specie e alla realtà, in se stessa multiforme e mutevole. Questo significa rendere effettivo e sostanziale quel fine di giustizia che sta a fondamento e a giustificazione della legge.

Tuttavia, nei due casi di cronaca citati mi pare che ci sia, consapevolmente o meno, l’intento di perseguire una giustizia sostanziale e sociale, che però travalica la ratio della legge, e diviene in sé lo scopo dell’azione giudiziaria. In questo senso, non è quindi da trascurare il rischio per il singolo giudice, quale esponente del potere giudiziario, di travalicare l’alveo in cui il suo potere deve esplicarsi.

Prendiamo la questione Napolitano-Procura di Palermo. Certamente uno può sostenere che sia giusto poter vagliare tutte le comunicazioni e le intercettazioni che, anche solo incidentalmente, possano riguardare l’ipotetica trattativa Stato-mafia. Tuttavia, un giudice deve fermarsi davanti ad una norma di rango costituzionale, che gli impedisce di utilizzare, ed anzi gli impone di distruggere, qualsiasi intercettazione che anche solo per accidente veda come parte in causa il Presidente della Repubblica. Tra l’altro, nel caso di specie ci sarebbe l’ulteriore limite che, essendo Mancino all’epoca dei fatti Ministro della Repubblica e riguardando tali fatti l’esercizio della sua funzione, competente a indagare e decidere non sarebbe comunque la Procura di Palermo, bensì il Tribunale dei Ministri. Mi sembrano assolutamente fuori luogo le osservazioni per le quali, se Napolitano non ha nulla da nascondere, allora non deve trincerarsi dietro la legge; e, se invece si trincera, evidentemente è perché è coinvolto pure lui. La logica è assolutamente capovolta. In uno Stato di diritto e dei diritti, principio primo e fondamentale è che la legge sia rispettata, e che i poteri dell”ordinamento siano i primi a rispettare tali limiti, senza fughe (per quanto in buona fede) verso fini di giustizia estranei o ultronei rispetto al loro ruolo perché non previsti né consentiti dalla legge.

La tutela del cittadino sta innanzitutto nella legge, il cui contenuto e i cui fini di giustizia sono scelti dal potere appositamente previsto dall’ordinamento, che certamente non è il potere giudiziario, cui compete invece di applicare tale legge stabilita da altri.

Il caso Ilva pone la questione sotto un’altra prospettiva: il delicato compito della magistratura richiede giudizio e buon senso. Nel caso di specie, mi viene da pensare se l’atto di sequestro dello stabilimento sia stato prudenzialmente vagliato. Qui non si mette certamente in dubbio che la magistratura debba indagare e perseguire i soggetti coinvolti, laddove avessero violato le norme a tutela della salute dei lavoratori e della salute pubblica. Tuttavia, prendendo atto che negli ultimi quindici anni il tasso d’inquinamento della fabbrica pare si sia ridotto di oltre 150 volte grazie a ingenti investimenti dell’attuale proprietà, e che sono da tempo in corso trattative tra rappresentanti delle amministrazioni locali, sindacati e proprietà per ridurre al minimo l’impatto ambientale, il sequestro mi sembra intervenire a gamba tesa, con il rischio di recare con sé l’effetto di interrompere i piani che le parti stavano concordando. Insomma, non mi pare ci fosse bisogno di anticipare una sentenza, come di fatto avviene con il sequestro, prima di un dibattimento in cui venisse appurato l’attuale tasso d’inquinamento, e con il pericolo di mandare a carte quarantotto la tessitura di un piano politico in grado di guardare al futuro, oltreché di lasciare a casa centinaia e migliaia di lavoratori e tutto l’indotto. Ripeto: giustamente il fascicolo delle indagini è stato aperto, ma in maniera eccessiva è stato disposto un sequestro prima dell’esito di tali indagini o ancor meglio del contradittorio in aula.

Possiamo così concludere che il potere giudiziario ha il compito, che peraltro quotidianamente svolge con competenza e capacità di giudizio, di applicare la legge, ossia di fare in modo che concretamente siano garantiti gli scopi di giustizia e di diritto che la legge si prefigge; con la costante attenzione che tale compito però non travalichi la legge nell’intento di perseguire un fine di giustizia sociale che, per quanto condivisibile, non spetta al giudice di ricercare e determinare.

 

 iMille.org – Direttore Raoul Minetti