Trambusto continuo all’Università Italiana

di Renzo Rubele.

"maipiù. Il futuro non è passato qui" di delaque79

Come molti ricorderanno, l’insediamento del Governo Monti era stato caratterizzato da un profilo piuttosto basso per quanto riguarda il capitolo dell’Università e della ricerca. In questo settore veniva cioè prefigurata una sostanziale continuità con la linea impostata dal Governo precedente; basti pensare all’attuazione della l. 240/2010 (“riforma Gelmini”), che richiedeva ancora il completamento o la definizione di altri provvedimenti, ivi prescritti. Tuttavia i primi passi del nuovo Esecutivo hanno evidenziato un dinamismo eccentrico rispetto alla prevista “ordinaria amministrazione”. Vediamo di fare un po’ il punto della situazione.

Ci occupiamo brevemente di due capitoli, il primo dei quali è il finanziamento della ricerca accademica “su progetto”. In questo settore la “riforma Gelmini” prevedeva una innovazione, che però era (ed è) ancora in itinere, e cioè il riordino delle procedure di valutazione per tutta una serie di tradizionali programmi di competenza del MIUR e del Ministero della Salute, fra cui il ben noto PRIN (Progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale), e il FIRB (Fondo per gli investimenti della ricerca di base). Si sarebbero dovuti armonizzare i metodi di selezione dei progetti presentati dalla comunità scientifica imponendo una generalizzata peer-review (valutazione esperta dei “pari”) con appositi panel composti per un terzo da studiosi, anche non italiani, operanti all’estero. La gestione complessiva di queste procedure sarebbe stata posta sotto la direzione e il controllo di un Comitato Nazionale dei Garanti per la Ricerca (CNGR), composto da 7 personalità di elevata qualificazione scientifica e operanti a tempo pieno presso il MIUR. Insomma, un abbozzo di una specie di “Agenzia per la ricerca” da sempre assente nel nostro Paese proprio a causa della lotta per le relative competenze fra i vari Ministeri, a cui è corrisposta una frammentazione direttamente proporzionale alla opacità e alla scarsa professionalità (in media) di amministratori e valutatori esterni.

Per sottolineare la difficoltà di questo passo, vogliamo qui rammentare che tale riforma non era in origine presente nel testo di legge, ma è stata opera di due emendamenti parlamentari, uno della On. Valentina Aprea e uno del Sen. Ignazio Marino, che hanno pertanto contribuito a disegnare una trama bipartisan per mettere mano a questo capitolo. La fase esecutiva è stata, ed è ancora, piuttosto caotica. Lungi dall’essere stato adottato nei tempi previsti dalla legge (60 giorni), il prescritto Decreto attuativo è stato “covato” a lungo nei corridoi ministeriali, e ha poi preso la strada degli organi di controllo (la Corte dei Conti, in questo caso) senza “riemergere” ancora in Gazzetta Ufficiale, alla data in cui scriviamo.

Ma questa è solo una parte della storia, perché a questo punto entra in campo il nuovo Ministro – e che ti fa nel bel mezzo delle feste di Natale Francesco Profumo? Bandisce una nuova tornata di PRIN e FIRB-giovani (il programma “Futuro in ricerca”) con regole un po’ contrastanti rispetto al modello in qualche modo prefigurato e sotteso dalla riforma. Le caratteristiche di questi bandi hanno stupito un po’ tutti, nella comunità scientifica e accademica, e non vogliamo duplicare qui le considerazioni che più autorevolmente sono state avanzate in queste settimane da scienziati e accademici dalle colonne di giornali e anche attraverso blog e siti web, che hanno costretto il Ministro a qualche modifica, pur non dirompente (vds. ad es. G. De Nicolao su ROARS). Desideriamo solo ricordare, tra le prescrizioni più curiose, la procedura di valutazione in due fasi – prima in ciascuna sede universitaria e solo dopo a livello nazionale, sotto l’egida del CNGR – con un limite di progetti selezionabili da ogni Università pari ad una frazione della media di quelli vinti negli ultimi 3 anni. Un alambicco procedurale che vanifica di fatto la gran parte delle attese che stavano alla base della riforma della “selezione nazionale” dei progetti. Progetti, poi, che non sono responsabilità di ricercatori della singola Università, ma che devono coinvolgere – obbligatoriamente – unità di ricerca presenti in più istituzioni (2 per certi settori disciplinari, 5 per altri); tale vincolo era stato rimosso nelle ultime tornate dei bandi PRIN, pur essendo stato presente in passato, e ancora fattivamente operante nella concreta costruzione di numerose proposte. Sulla opportunità e sul valore della ricerca collaborativa non vogliamo certo esprimere un giudizio negativo a priori, ma ricordiamo che tipicamente le Agenzie di finanziamento della ricerca, ed anche il Programma Quadro dell’Unione Europea, distinguono attraverso bandi diversi le ricerche condotte con diverse modalità organizzative dei team di progetto, sulla base di particolari obiettivi generali e diverse forme di incentivazione, così come specificate dai rispettivi programmi.

Ma perché puntare su un rimescolamento delle regole tradizionali anziché aspettare l’insediamento del nuovo CNGR e rivedere nel contesto di tale riorganizzazione a livello ministeriale la formulazione di una nuova generazione di programmi di finanziamento? Al di là delle spiegazioni di facciata, poco convincenti, vogliamo qui dare un piccolo input al nostro lettore per inquadrare la questione. La “quota premiale” del Fondo di Finanziamento Ordinario delle Università introdotta dal Ministro Gelmini viene attualmente ripartita sulla base di vari, e spesso ottusi, “indicatori di qualità ed efficienza”. Uno di essi fa riferimento proprio alla somma delle “sovvenzioni esterne” per la ricerca vinte dalle singole Università attraverso bandi competitivi a livello nazionale ed Europeo, e, si badi bene, conteggiate tutte ai soli “capofila” nel caso di network di più unità. Fra le varie critiche a questo indicatore (non il peggiore, peraltro) vi era la sostanziale “insensibilità” alla differenza fra università “generaliste” ed altre “specializzate”, come i Politecnici, rinforzando sperequazioni ingiustificate e comunque dipendenti da circostanze non riconducibili, in ultima analisi, alla qualità della ricerca prodotta. Ebbene, la limitazione prescritta alle singole Università (ma soprattutto ai singoli ricercatori) con questi nuovi bandi PRIN e FIRB-giovani ha chiaramente come effetto quello di “congelare”, se non di ridurre, gli effetti distributivi di quell’indicatore.

Se vi sta girando un po’ la testa perché non vi raccapezzate in questo groviglio di scienza, politica e fantascienza, non preoccupatevi: sta girando anche a noi. In pratica, una miscela di problemi “all’italiana”, da cui aspettiamo di vedere come ne usciranno Università e Ministero. Per ora ci interesserebbe sapere se è vero che sia già stato nominato (da quale Ministro?) il “Comitato di selezione” del nuovo CNGR, e in tal caso perché non operi con procedure ad evidenza pubblica per l’individuazione dei membri da proporre per la nomina.

Cambiamo pagina, e veniamo ad un altro tema di politica universitaria che è piombato sulla scena pubblica in modo inaspettato, quello del cosiddetto “valore legale dei titoli di studio”. Vi è piombato perché in ben due Consigli dei Ministri sono state discusse delle norme da inserire in un decreto-legge (sulla “semplificazione”) che avrebbero modificato in maniera più o meno profonda – questo lo dobbiamo ancora capire – la considerazione dei titoli di studio da parte della Pubblica Amministrazione nelle more di procedure concorsuali o di abilitazione professionale.

Ora, la questione si è fatta meno spinosa per via del rinvio a data da destinarsi dello specifico intervento normativo, ma l’improvvisa (e improvvisata) apparizione sul tavolo del Governo di questo tema ha sconcertato per tempi e contenuti. Non solo noi, intendiamoci, ma gli stessi Ministri, che si sono infervorati, a quanto hanno riportato le cronache, in lunghe discussioni inter eos, con il Ministro Profumo che estraeva e rimetteva nella valigetta testi di contenuto e impatto variabile a seconda del consenso dei responsabili degli altri Dicasteri. Che vi fosse un certo indirizzo ideologico sulla questione, da parte del Presidente del Consiglio, era cosa nota; che tutto ciò potesse tradursi in un’altra discontinuità rispetto al già complesso percorso di riforma avviato, no. Ricordiamo infatti che tra i vari provvedimenti in corso di attuazione vi è anche l’introduzione di un nuovo sistema di accreditamento delle sedi e dei corsi di studio che, almeno in teoria, dovrebbe migliorare le procedure esistenti. Procedure che, per dire, sono quelle che in questi anni hanno condotto al riconoscimento giuridico di ben 13 Università telematiche e della novella università privata “Link Campus University” (già sede italiana dell’Università di Malta, e “promossa” dal Ministro Gelmini poco prima di uscire di scena), nonché alla mancata identificazione di pratiche volte ad assicurare la qualità di tutte le nuove “sedi distaccate” e dei corsi di laurea istituiti in questi anni, provocando così l’indiscriminata e ingiusta critica all’operato di tutto il sistema universitario, nel suo complesso.

Per di più, il tema del “valore legale” era stato oggetto di una indagine conoscitiva avviata un anno fa dalla Settima Commissione del Senato, sulla scorta di volontà politiche manifestate da alcune parti più di altre, e che si è snodata attraverso audizioni e raccolte di informazioni, incluso la confezione di una pregevole relazione tecnica da parte del Servizio Studi di Palazzo Madama. Le convinzioni maturate dagli stessi Commissari sono risultate alla fine un po’ diverse rispetto agli intendimenti iniziali, se è vero che il documento conclusivo è stato votato all’unanimità – proprio all’inizio di febbraio, sulla spinta degli eventi imposti dallo sgomitare di Palazzo Chigi – e contempla un giudizio “negativo” rispetto alla “tesi abolizionista”, proponendo motivi di riflessione e spunti che, nella loro articolazione, dovranno essere certamente ripresi e approfonditi da parte dei più audaci riformatori.

E poi, una architrave del nuovo sistema di valutazione del sistema universitario e della ricerca è oggi costituito dalla nuova Agenzia di settore, l’ANVUR, che ha da poco lanciato, come ci si aspettava, un esercizio di valutazione della qualità della ricerca prodotta nel periodo 2004-2010, anche se in maniera un po’ pasticciata. Proprio per questo è apparso incauto aprire una discussione imprecisa sul “valore dei titoli di studio”, laddove l’opera e la responsabilità dell’Agenzia appare ora distorta (perfino ai suoi stessi dirigenti) rispetto al ruolo fissato dalla legge e alle finalità istituzionali delle sue valutazioni. Il dibattito politico-giornalistico e nella blogosfera ha riaperto un vaso di Pandora che non avrebbe dovuto essere proposto all’attenzione pubblica in questa forma; comunque non vogliamo giudicare qui le diverse opinioni in campo ma rimandiamo gli interessati alla consultazione diretta (però consigliamo gli interventi di B. G. Mattarella su “nel Merito” e G. Capano su “la Voce”).

In conclusione, ci sembra che la fase di ristrutturazione del sistema universitario, già da tempo in atto e di per sé ancora incerta negli esiti (si pensi alle nuove modalità di reclutamento), non sia stata agevolata, ma anzi danneggiata, dal nuovo attivismo governativo. Non che si pretendesse un piatto continuismo, ma un po’ più di competenza senz’altro.

 iMille.org – Direttore Raoul Minetti

2 Commenti

  1. Giovanni Filatrella

    Fra i tenti temi sollevati vorrei metterne a fuoco uno: la cosiddetta abolizione del valore legale del titolo di studio. E sottolineo “cosiddetta” perché credo che sia un argomento su cui se ne sa poco, o almeno io ne so poco. Ad esempio nei paesi in cui non esiste il valore legale, USA in testa, mi pare di capire che non è vero che lo stato lasci fare completamente al libero mercato.Credo di capire che intervengono le cause civile a mettere a posto le cose, per cui se un costruttore assume un ingegnere senza adeguata preparazione, certificata da un elenco di università comunemente riconosciute come autorevoli in cause precedenti o altro (ho anche sentito parlare di accreditamenti anche lì), alla prima perdita di acqua dal tetto il cliente fa una causa in cui manda in rovina il costruttore. Insomma c’è un sistema di tutela del consumatore che alla fine è una garanzia data dalla legge (e non è un valore anche questo?) che chi studia e ottiene un titolo e può accedere a professioni da cui sono esclusi gli altri. Anche per l’esame di procuratore legale credo ci sia una commissione che ammetta all’esame solo chi ha certi titoli — non stabiliti dalla legge — ed una commissione che ammettesse uno con una laurea assurda potrebbe essere incriminata e subire un processo in pochi mesi. Il punto quindi è che da noi la giusticia civile ha tempi geologici e che la credibilità dei giudici è sotto accusa da più parti. Insomma un “valore legale” per cui non tutti possono fare tutto impunemente senza essere qualificati è un fondamento irrinunciabile dello stato di diritto. Poi si può decidere se il controllo spetti al potere accademico (ministero ed organi di governo dell’università), a quello giudiziario, agli ordini professionali etc, ma non si può rinunciare tout-court a questa funzione. Secondo me si deve parlare di “spostamento della funzione di controllo del valore legale”, non di “abolizione”. O esiste un paese civile in cui chiunque senza tutele legale per il paziente può fare un bypass coronarico?

  2. @ Giovanni Filatrella

    Sfortunatamente la locuzione “valore legale” serve a impacchettare in modo ideologico e precotto un insieme di fenomeni giuridici che non hanno una fonte e una natura unitaria; per questo io, la prima cosa che chiedo a chi mi parla di “valore legale” o che dice di voler “abolire il valore legale dei titoli di studio”, chiedo sempre, per cominciare, che cosa intende e che cosa vorrebbe “abolire”.

    Per quanto riguarda gli Stati Uniti, e per quanto riguarda i punti da Lei sollevati, e cioè quello delle c.d. “professioni regolate” e delle relative qualifiche professionali, invito innanzitutto a tenere presente che le relative competenze sono dei singoli Stati, e non del Governo Federale, e a consultare:
    a) per la professione di ingegnere:
    - Wikipedia [capitolo: USA]: http://en.wikipedia.org/wiki/Regulation_and_licensure_in_engineering
    - la relativa Organizzazione Professionale Nazionale (NSPE):
    http://www.nspe.org/index.html

    b) per la professioni legali:
    - Wikipedia (Requisiti professionali):
    http://en.wikipedia.org/wiki/Admission_to_the_bar_in_the_United_States
    - Wikipedia (Scuole di diritto in USA): http://en.wikipedia.org/wiki/Law_school_in_the_United_States
    - la relativa Organizzazione Professionale Nazionale (ABA)
    http://www.americanbar.org/aba.html

    Si tenga sempre presente il fatto che la giurisdizione è statale, e quindi il (necessario) diverso ruolo degli Ordini Professionali Nazionali testè indicati.

    Per una lettura critica in merito all’eccessivo numero di professioni regolate (gli USA SONO il Paese delle professioni regolate, per quanto certi commentatori nostrani cerchino di fare fessi gli italiani), consiglio questo articolo dell’Economist:
    http://www.economist.com/node/18678963

    Per una visione d’insieme del tipo di rapporto esistente fra profili lavorativi e titoli di studio in una amministrazione pubblica, come ad es. lo Stato del Michigan:
    http://www.mi.gov/documents/CollegeDegreeList_13347_7.pdf
    Anche:
    http://web1mdcs.state.mi.us/MCSCJobSpecifications/JobSpecMain.aspx

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