di Tommaso Caldarelli.
Andare a toccare o modificare la normativa che disciplina la responsabilità (civile o di altro genere) del giudice è sempre un problema di non poco conto, perché andare a sindacare l’operato di chi mette giustizia nella nostra società è un vero e proprio attentato ai fondamenti della stessa, comunque lo si veda e da qualsiasi parte della questione si inizi ad osservarlo.
Un tempo i giudici erano diretta espressione del re; siccome il re non sbagliava mai, e se sbagliava la cosa si risolveva in via informale e politica nella dialettica dei poteri fra baroni e nobili, la questione della responsabilità del giudice proprio non si poneva. Sugli errori giudiziari nasce la nostra società moderna, se è vero che nei cahiers des doléances i cittadini francesi lamentano al re di Francia gli errori giudiziari e gli arbitri dei suoi emissari, i giudici, chiedendo di poter limitare il loro potere: anche da quelle richieste, inascoltate, partirà la rivoluzione francese.
Dire che “anche il giudice deve pagare se sbaglia” è pronunciare un’affermazione molto più potente di quanto si potrebbe pensare. La giustizia umana è per sua natura imperfetta: risente di approssimazioni, di errori appunto, e anche quando funziona bene si basa su ricostruzioni di eventi passati basati sull’analisi di prove e testimonianze. Non è altro che rigorosa attività scientifica, e, come tale, è soggetta ad errore: il problema è che sbagliare, in questo campo, non è come formulare una teoria che non funziona. Sbagliare la sentenza significa piuttosto privare della propria libertà – a quel punto, ingiustamente – una persona: il danno, ormai, è fatto. Tuttavia, in moltissimi ordinamenti moderni e civili (come l’Inghilterra) il giudice che sbaglia non paga: in parte per antico retaggio, in parte perché il giudice non sbaglia neanche quando sbaglia, nel senso che, quale amministratore della giustizia sulla Terra, valuta il bilanciamento degli interessi secondo la legge e dispone per il caso concreto, andando a creare quel punto di verità irrinunciabile che mette fine alla lite, dice chi ha ragione e chi ha torto rispondendo ad un fondamentale bisogno dell’uomo, quello di ritrovare sicurezze in una situazione che ha perso il suo equilibrio. Qualsiasi cosa il giudice abbia deciso, mette un punto alla questione, diventando la nuova verità. In questo senso il giudice crea la verità, plasma la storia, dispone per il futuro, e in un certo senso non sbaglia mai.
Sappiamo tutti che, invece, esistono dei casi in cui il giudice sbaglia: c’è il caso, estremo, della sentenza emessa con dolo – che però è anche reato – e i casi di colpa grave. La questione è recentemente tornata al centro del dibattito dopo che il Parlamento, in polemica col governo, è riuscito a far passare un emendamento che estende la responsabilità civile del giudice non solo ai casi di dolo e colpa grave, ma anche ai casi di manifesta violazione del diritto. Utilizzando come grimaldello la legge comunitaria, la Lega Nord ha voluto equiparare, solo formalmente come vedremo, la disciplina italiana, sorretta dalla cosiddetta legge Vassalli, alla normativa europea sulla violazione del diritto comunitario, evoluzione della giurisprudenza Francovich sul risarcimento del danno da parte degli stati per infrazione della normativa dell’Unione.
Il punto, che chi ha voluto infilare l’emendamento non comprende, è che a subire l’azione di risarcimento per violazione del diritto comunitario da parte del giudice è lo Stato: esattamente come funziona nella legge Vassalli. Quel che c’è di più nel diritto europeo rispetto a quello italiano è la clausola della “violazione del diritto” che il deputato Gianluca Pini, autore del blitz, associa nel suo emendamento alla responsabilità diretta del giudice. Innanzitutto, c’è un motivo per cui in nessun ordinamento in cui sia prevista la responsabilità del giudice è il magistrato stesso a pagare in prima persona, e sta in giudizio in sua vece lo Stato, anzi due. Il primo è di carattere politico-giuridico e sistematico, e si collega all’attività creatrice di diritto che ogni giudice naturalmente porta avanti pronunciando sentenze. Uno stato che permette ad un giudice di pagare per i suoi errori lo rinnega, rinnega quell’attività di risoluzione dei conflitti sulla quale esso stesso si fonda. Nessuno dice che un giudice non possa sbagliare: l’errore è fisiologico. Ma lo Stato si inserisce fra il richiedente e il giudice e fa scudo a quest’ultimo, perché l’attività giuridica, per quanto sbagliata, ha permesso allo Stato di ritrovare pace e sopravvivere. È un compromesso, un compromesso civile che accetta l’errore giudiziario come eventualità e che considera il risarcirlo migliore dell’anarchia: senza voler dire che un giudice sul quale si possa avventare la tagliola del risarcimento non è più libero nel suo agire, diremo che è certo influenzato. Secondo motivo, ben più pratico e a tutela di chi ha subito un’ingiustizia, è che lo stato è certamente sempre molto più solvibile del giudice. Per cui, ecco il compromesso, la valvola di sicurezza della giustizia degli uomini: in caso di errore, le casse dello Stato si aprono, forniscono veloce risarcimento a chi ha subito l’errore e rimettono la società sui giusti binari. È un sistema immunitario, di conservazione, e non c’è di che stupirsi, perché l’organo giudiziario è naturalmente preposto alla conservazione della pace sociale: gli errori devono essere, così, subito tamponati.
È nel migliorare questo sistema che bisogna agire, non nel cambiarlo: nove gradi di giudizio (tre per l’accertamento dell’ingiustizia, tre per il risarcimento e tre per la rivalsa interna) sono troppi e sono una vera e propria denegata giustizia, e fomentano la rivolta sociale nei confronti dei giudici, rendendo interventi spot come quello leghista possibili e sostenuti dall’opinione pubblica. Il giudice, se sbaglia, deve pagare, il che è già previsto ma non funziona: è questo che non va, non il sistema del risarcimento per come è configurato a normativa vigente. Anche perché l’emendamento leghista, nel pronunciarsi, si annulla. Primo: “Pini costruisce un percorso nel quale il cittadino che ritiene di aver «subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario vittima» si rivolge per ottenere a sua volta giustizia non solo contro lo Stato, ma anche contro il diretto interessato”, scrive Repubblica, e quindi i due soggetti appaiono essere responsabili in solido. Se così è, e non è chiaro, continua a non cambiare niente, perché nella responsabilità in solido il creditore ha il diritto di andare a scomodare il debitore più solvibile, che è sempre lo Stato; inoltre, ammesso che il testo così formulato superi i dubbi di costituzionalità, bisognerà pur sempre precisare il contenuto della clausola “manifesta violazione del diritto”: e a precisarlo, salvo interpretazioni autentiche con nuova e successiva legge, sarà proprio il lavoro delle corti, della Cassazione, dei giudici. Che difficilmente si daranno la zappa sui piedi imponendosi clausole restrittive. Insomma, da quel che per ora appare, siamo davanti all’ennesimo blitz-spot.
iMille.org – Direttore Raoul Minetti





