Facciamo un patto?

di Diego Sabatinelli.

A receipt for courtship by The Library of Congress

A receipt for courtship by The Library of Congress

Nelle rotture coniugali basterebbe poco per evitare spreco di tempo e litigi, certo non si possono evitare rancori e rimpianti, ma si andrebbe avanti senza danneggiarsi più di tanto, ovviamente si dovrebbe essere un po’ più umili: qualità che a noi italiani spesso difetta. Si parla sempre più spesso di accordo o contratto pre-matrimoniale, negli USA il prenuptial agreements in contemplation of divorce nasce dall’esigenza di gestire un patrimonio tra le parti, mentre in Inghilterra entrerà di prepotenza come una moda dopo le voci di un accordo prematrimoniale per le recenti nozze reali. E in Italia?

Per tutelarsi in caso di fallimento del matrimonio e mettere per iscritto le condizioni di una futura separazione senza dover un domani lasciare una cospicua parte della propria vita tra le aule dei tribunali ed in mano agli avvocati, una scrittura privata che stabilisca termini e condizioni per un possibile futuro divorzio potrebbe essere la soluzione ideale. Anche se l’ultima parola spettasse comunque ad un giudice, la possibilità di un accordo preventivo placherebbe molte tensioni fin dall’inizio

La giurisprudenza italiana ha avuto occasione di pronunziarsi circa la validità delle intese che, in sede di separazione consensuale, le parti raggiungono sull’assetto patrimoniale da dare ad un eventuale futuro divorzio. La nostra Cassazione, dopo alterne posizioni in merito, ha consolidato la massima per cui «gli accordi preventivi tra i coniugi sul regime economico del divorzio prima che esso sia pronunziato hanno sempre lo scopo o, quanto meno, l’effetto di condizionare il comportamento delle parti nel giudizio concernente uno status, limitandone la libertà di difesa», Cass, civ. 20 maggio 1985, n. 3080. Insomma, i patti per regolare un futuro divorzio sono nulli, perché incidono su diritti indisponibili, i coniugi al massimo possono scegliere il regime di separazione dei beni che tiene distinti gli incrementi patrimoniali. L’esistenza di un accordo preventivo in vista di un futuro scioglimento del vincolo coniugale potrebbe, invece, condizionare le scelte dell’individuo, soprattutto per ciò che riguarda il coniuge debole. Insomma, nessun rischio di patto leonino tra futuri coniugi.

Ma proprio con riguardo alla salvaguardia dell’assoluta libertà del soggetto in ordine alla volontà di celebrare il matrimonio, una parte della dottrina ha osservato che se l’ordinamento consente che il soggetto si induca al matrimonio attraverso motivazioni di ordine patrimoniale le quali, pur non essendo determinanti del consenso, indubbiamente lo orientano e lo sorreggono: perché non consentire a chi vede il divorzio come un’eventualità positiva di fronte ad una possibile crisi coniugale, la promessa di una corresponsione di una determinata utilità economica al coniuge considerato parte debole per invogliarlo, con l’assicurazione di un vantaggio economico, a porre più volentieri fine all’unione?

Solo una volta, nel lontano 1984, la Corte di Cassazione si è pronunciò positivamente riguardo i patti prematrimoniali, ma il caso era relativo a due cittadini americani abitanti in Italia. I giudici applicarono il diritto americano valutandolo non contrario all’ordine pubblico internazionale, Cass. Civ., 3 maggio 1984, n. 2682: «L’accordo, rivolto a regolamentare, in previsione di futuro divorzio, i rapporti patrimoniali fra coniugi, che sia stato stipulato fra cittadini stranieri … sposati all’estero e residenti in Italia, e che risulti valido secondo la legge nazionale dei medesimi … è operante in Italia, senza necessità di omologazione o recepimento delle sue clausole in un provvedimento giurisdizionale, tenuto conto che l’ordine pubblico, posto dall’art. 31 delle citate disposizioni come limite all’efficacia delle convenzioni fra stranieri, riguarda l’ordine pubblico cosiddetto internazionale, e che in tale nozione non può essere incluso il principio dell’ordinamento italiano, circa l’invalidità di un accordo di tipo preventivo fra i coniugi sui rapporti patrimoniali successivi al divorzio, il quale attiene all’ordine pubblico interno e trova conseguente applicazione solo per il matrimonio celebrato secondo l’ordinamento italiano e fra cittadini italiani».

Questo orientamento giurisprudenziale comporta che il diritto all’assegno di divorzio, quale diritto indisponibile, non può essere in alcun modo negoziato a priori, ma solo ed esclusivamente nell’ambito della relativa procedura davanti al tribunale competente, il quale deve esercitare il controllo sulle decisioni prese congiuntamente dalle parti.

Diversamente potrebbe essere il caso nel quale il coniuge obbligato al mantenimento prometta il pagamento di importi superiori al dovuto, ovvero quando il patto regola altri aspetti di natura patrimoniale che nulla hanno a che vedere con gli obblighi inderogabili stabiliti dalla legge. Mi sembra doveroso, a questo punto, inserire alcune sentenze che possono essere facilmente reperibili in rete per un articolo che non ha pretese scientifiche, ma vuole offrire qualche spunto di riflessione. La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione con la sentenza 8109 del 2000 ad esempio ha riconosciuto validità ad un accordo transattivo intercorso tra coniugi, i quali, prevedendo l’obbligo a carico del marito di erogare una somma di denaro alla consorte, avevano inteso prevenire l’insorgenza di liti giudiziarie tra loro. L’accordo è stato considerato valido in quanto: “la rilevata “interferenza” non è sufficiente a far ritenere che la regolamentazione negoziale si ponga in contrasto con la disciplina inderogabile dei rapporti economici tra gli ex coniugi e neppure che in qualche modo, diretto o indiretto, sia idonea a limitare la libertà di agire e difendersi nel giudizio di divorzio”.

Non altrettanto invalicabile è il muro eretto dalla Cassazione in materia di accordi preventivi di separazione.

E anche su questo in rete sono reperibili una serie di pronunce giurisprudenziali molto interessanti. Tra le fattispecie ammesse si registra l’accordo pre-separazione avente ad oggetto l’obbligo di trasferire la proprietà di un bene immobile in capo al coniuge più debole, con integrale tacitazione di ogni sua pretesa riguardo agli obblighi di mantenimento, Cass. Civ., sentenza 17 giugno 1992 n. 7470. L’obbligo di trasferire un immobile al fine di provvedere al mantenimento della prole, Cass. Civ. 30 agosto 1999 n. 9117. Parimenti ammissibili ed efficaci sono le convenzioni stipulate sia prima che dopo l’omologazione degli accordi di separazione, anche se non riportate nel verbale in cui è stato trasfuso l’accordo dei coniugi quando sono più vantaggiose per il beneficiario delle prestazioni, Cass. Civ. 24 febbraio 1993 n. 2270.

Tutto cambia nel caso di matrimonio concordatario, per cui i patti prematrimoniali possono risultare pienamente efficaci in caso di successiva dichiarazione di nullità del matrimonio sancita dai tribunali ecclesiastici. Una volta ottenuta la delibazione della sentenza, sempreché questa avvenga prima di una sentenza di divorzio, i coniugi potranno chiedere l’applicazione degli accordi, proprio come qualsiasi altra scrittura privata. Anzi, tali accordi assumono valore di prova documentale innanzi al Tribunale Ecclesiastico per dimostrare una riserva mentale idonea a condurre ad una pronuncia di nullità, perché tali patti equivalgono ad una concordata esclusione dell’indissolubilità del vincolo coniugale oggetto di valutazione da parte del giudice ecclesiastico.

Il vero problema è una concezione più o meno liberale degli ordinamenti. I paesi anglosassoni storicamente riconoscono maggiore autonomia ai privati nel disporre dei propri beni e della propria vita. Concedere all’individuo la disponibilità piena della propria volontà matrimoniale, soprattutto per eventualità future, viene vista da una certa cultura italiana come una desacralizzazione del vincolo coniugale, di conseguenza esso perderebbe quel valore di impegno per tutta la vita che qualcuno ancora ritiene sia uno dei pilastri della nostra civile convivenza, nonostante l’introduzione da oltre 40 anni del divorzio e l’enorme numero di separazione e divorzi nell’ultimo decennio.

Questa concezione del matrimonio non considera che una volta rotto “l’indissolubile” legame non può essere certo l’invasività dello Stato a regolare in modo civile rapporti ormai infranti: di quella civile convivenza non rimane assolutamente più nulla. Per questo motivo consentire ai futuri coniugi un accordo sull’eventuale divorzio potrebbe rendere quel futuro molto meno violento, amaro e incerto. Pacta sunt servanda, e quando ci si ama quei patti probabilmente sono più civili ed onesti.

Dobbiamo tener conto, inoltre, della caratteristica invadenza della Giustizia italiana negli affari privati del cittadino, in questo caso con la scusa di tutelare il diritto di difesa in giudizio. Avere l’ultima parola per i giudici nostrani sembra essere prerogativa irrinunciabile, salvo non dover rispondere degli errori commessi.

Ma siamo sicuri che i patti prematrimoniali siano un’esclusività tutta anglosassone? Come già affermato in altro articolo, in questa materia anche l’Europa continentale viaggia con una marcia in più rispetto al nostro Paese. Francia, Spagna, Portogallo, Grecia e Germania, sebbene con sostanziali differenze tra uno Stato e l’altro, ammettono i patti prematrimoniali.

Un patto preventivo consentirebbe a tutti di risparmiare tempo e denaro: agli ex coniugi, allo Stato, alla macchina della Giustizia e quindi a tutti noi. A questo punto possiamo tornare alla domanda posta all’inizio dell’articolo per darci una possibile risposta: eravamo la culla del diritto, il diritto romano conosceva ed ammetteva i Pacta nuptialia, oggi ci è rimasta la “presunzione” di esserlo stati.

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