di Diego Sabatinelli, Segretario della Lega Italiana per il Divorzio Breve.
Per tanti anni i nostri nonni ed i nostri genitori hanno assistito alle fughe all’estero non solo dei più poveri, ma anche dei più ricchi: che fosse un aborto in Svizzera per non morire nelle cucine delle mammane, o in Vaticano per chiedere la nullità del matrimonio quando di divorzio non si poteva parlare. Poi sono arrivati i radicali di Pannella contro il divorzio e l’aborto di classe. Gli stessi che hanno provato ad impedire che ci fossero le fughe all’estero per procreare dopo la sciagurata L. 40 sulla fecondazione assistita, ma che un’altrettanto sciagurata campagna astensionista ha mantenuto facendo mancare il quorum al referendum del 2005.
Oggi, ma in realtà già da molto tempo, si assiste nuovamente ad una emigrazione, quella divorzile. Se in Italia ci vogliono almeno 4 anni per ottenere uno scioglimento del vincolo coniugale, ma anche 12 o 13 anni in caso di disaccordo tra i coniugi, ecco che l’estero torna nuovamente ad essere una speranza.
Con un Regolamento comunitario, il 2201/2003, che richiama quanto disposto dal precedente art.2 del Regolamento 1347/2000 sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all’annullamento del matrimonio i giudici dello Stato membro: “nel cui territorio si trova la residenza abituale dei coniugi, o l’ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora, o la residenza abituale del convenuto, o in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi, o la residenza abituale dell’attore se questi vi ha risieduto almeno per un anno immediatamente prima della domanda, o la residenza abituale dell’attore se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello Stato membro stesso o, nel caso del Regno Unito e dell’Irlanda, ha ivi il proprio domicile”.
Insomma, si prende in affitto un appartamento all’estero, ci si fa intestare il contratto, magari le bollette e si chiede la residenza. Sei mesi dopo si fa istanza di divorzio, in poche udienze, e si torna in Italia con una copia certificata. Nulla di illegale, ma se in realtà nessuno dei due coniugi risiede all’estero è una forzatura delle norme, in questo caso diventa un percorso che si basa sulla complicità tra i due ormai ex coniugi e sul principio che quasi nessun tribunale compie verifiche sulla residenza effettiva. Certo, accade che qualcuno non riesca a sfangarla, come ci racconta una notizia de Il Secolo XIX: un controllo degli inquirenti londinesi ha fatto venire a galla il domicilio fittizio e stoppato sul nascere il divorzio lampo di una coppia savonese, ai coniugi “frettolosi” è stata applicata una multa salatissima, quasi 5 mila sterline, con conseguente apertura di un procedimento a carico. E così invece che divorziati si sono ritrovati incriminati. Cos’è accaduto? Il boom di separazioni straniere registrato proprio nel Regno Unito pare aver indotto le autorità locali ad alzare il livello di guardia e controllare il rispetto dei parametri previsti, a cominciare dal domicilio dei richiedenti. La coppia, ormai ex, ha fatto le spese di una tornata di controlli particolarmente severi che hanno evidenziato come la presunta base nello studio legale londinese fosse tutt’altro che una “residenza abituale”. Da qui la multa ma soprattutto lo stop della pratica di divorzio con tutto quel che ne consegue.
Comunque la questione in Europa, a differenza del nostro Paese, evolve. Lo scorso dicembre è stato approvato un regolamento attraverso la procedura di cooperazione rafforzata che permette ad un gruppo di stati membri di decidere regole comuni anche in mancanza di unanimità in Consiglio, tra questi l’Italia e altri stati europei, eccetto il Regno Unito e il Nord Europa. Il regolamento stabilisce che in caso di matrimoni tra coppie di cittadini europei di diversa nazionalità, o che abitano in un paese diverso da quello d’origine, o che vivono separatamente in due paesi europei distinti, si possa decidere di comune accordo quale legge sarà applicata in caso di divorzio. Le nuove regole permetteranno, ad esempio, a una coppia italo-tedesca che vive in Belgio, di decidere se applicare la legislazione italiana, tedesca o belga in caso di divorzio. Una piccola rivoluzione se si calcola che ogni anno ci sono circa 122 milioni di matrimoni nell’UE, dei quali circa 16 milioni (il 13%) sono “internazionali”. Nel 2007, nei 27 Stati membri, vi sono stati più di un milione di divorzi, dei quali 140.000 (ancora il 13%) avevano un carattere “internazionale”.
Ma andiamo oltre, e scopriamo un mondo fatto di opportunità che travalica i confini dell’Unione per lasciare spazio alla fantasia. Per esempio è notevole quanto pronunciato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 16978 del 2006, per cui nel vigore della disciplina dettata dall’art. 797 c.p.c., efficacia della sentenza straniera, e interpretando la nuova normativa adottata con la L. n. 218 del 1995, riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, ha ritenuto che in tema di divorzio il principio della non contrarietà all’ordine pubblico della sentenza straniera comporta soltanto che non possa essere riconosciuta la sentenza straniera se non quando essa abbia accertato, pur in presenza di presupposti in parte differenti da quelli previsti dal diritto interno, il venir meno della comunione di vita e di affetti tra i coniugi. Di conseguenza la circostanza che il diritto straniero, nella specie il diritto americano, non preveda che il divorzio possa essere pronunciato soltanto dopo che sia intervenuta la separazione personale dei coniugi e che sia decorso un adeguato periodo di tempo tale da consentire ai coniugi di ritornare sulla loro decisione, non costituisce ostacolo al riconoscimento della sentenza straniera, per quanto concerne il rispetto del principio dell’ordine pubblico. Ciò che infatti rileva è che il divorzio segua all’accertamento dell’irreparabile venir meno della comunione di vita tra i coniugi, senza che sia necessario che il fallimento dell’unione familiare sia attestato dalla separazione consensuale o giudiziale e dal decorso di un termine adeguato prima della pronuncia del divorzio. Insomma, anche se la legge italiana obbliga gli ex coniugi ad affrontare un calvario che dura anni, che prevede due giudizi, separazione e divorzio, e che costa sia in termini economici che umani, ciò non è necessario se la sentenza è pronunciata all’estero: è sufficiente che il giudice abbia accertato l’irreparabile venir meno della comunione di vita.
Il 5, 6 e il 7 maggio si terranno a Roma gli Stati Generali sulla Giustizia Familiare dove si discuterà di affido condiviso, divorzio breve e altro. Esserci è indispensabile per capire e per intervenire: il 5 ed il 6 presso la Sala della Protomoteca del Campidoglio, mentre il 7 presso l’Hotel Palatino, via Cavour, 213 M.
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