Rota Romana e nullità, matrimoni e “divorzi” di serie A e di serie B

di Diego Sabatinelli, Segretario della Lega Italiana per il Divorzio Breve.

Foto: corrado.nuccini

Foto: corrado.nuccini

C’è una sentenza, la n°1343/2011 della prima sezione civile della Cassazione, che ha fatto e farà nuovamente discutere sul rapporto tra l’ordinamento italiano e la Santa Sede, un rapporto connotato da una maggiore attenzione nell’accogliere e rendere esecutive in Italia le sentenze canoniche. Tutto parte dalla Corte di Appello di Venezia, che l’11 giugno 2007 aveva convalidato la nullità di un matrimonio sancita dal Tribunale ecclesiastico regionale ligure nel novembre 1994, e dichiarata esecutiva dalla Segnatura Apostolica con decreto del marzo 2001, perché le nozze, celebrate nel giugno del 1972, erano state viziate dal silenzio della moglie in merito alla volontà di non volere prole, dunque era escluso uno dei bona matrimonii, gli elementi che danno vitalità alle unioni concordatarie. Ma contro questo verdetto la signora ricorre in Cassazione sostenendo che, alla luce della ”convivenza ventennale tra i coniugi” era impossibile che la donna avesse potuto simulare l’esclusione di uno dei bona matrimonii. ”Può essere riconosciuta nello Stato italiano – ha chiesto la signora alla Cassazione – la sentenza ecclesiastica che dichiara la nullità del matrimonio quando i coniugi abbiano convissuto come tali per oltre un anno, nella fattispecie per vent’anni, o detta sentenza produce effetti contrari all’ordine pubblico, per contrasto con gli articoli 123 del codice civile (simulazione del matrimonio) e 29 della Costituzione (tutela della famiglia)?”.

La risposta è stata favorevole alla ricorrente, e i supremi giudici hanno accolto il ricorso e cassato la sentenza della Corte di Appello di Venezia. Stop, dunque, alla pratica dei matrimoni celebrati in chiesa e annullati dai tribunali ecclesiastici dopo tanti anni di vita coniugale per la tardiva scoperta di vizi formali nella coscienza di uno degli sposi al momento del sì, perché una volta che il rapporto matrimoniale prosegue nel tempo, è contrario ai principi di “ordine pubblico” rimetterlo in discussione adducendo riserve mentali presenti davanti all’altare. Ma, a questo punto, si dovrebbe fare un ulteriore passo avanti e decretare la fine dei matrimoni e dei “divorzi” di serie A e di serie B, ovvero per chi si sposa con rito cattolico e tutti gli altri. Non vi è dubbio infatti che la maggiore flessibilità con la quale in tutti questi decenni lo Stato italiano ha interloquito con la Santa Sede, rispetto ad altri Ordinamenti, nel campo del riconoscimento delle sentenze straniere, ha finito con l’attribuire un ingiusto vantaggio alle persone che si sposano con rito cattolico, le quali spesso riescono a liberarsi dal vincolo matrimoniale in meno tempo e senza dover sottostare a tutte quelle lunghe e tortuose procedure che il nostro ordinamento giuridico continua ancora a prevedere. Tutto questo a vantaggio proprio di quella Santa Sede che attraverso la C.E.I., ed i suoi politici di riferimento, impedisce in Italia una riforma della legge sul divorzio. Insomma, con una mano si ostacola mentre con l’altra si agevola, questo è uno dei capitoli dello scandalo chiamato Concordato.

Ma entriamo nel dettaglio. Nel 1982 il totale delle cause di annullamento esaminate in appello dalla Sacra Rota romana era di 287 l´anno, nel 1992 il numero è salito a 824, nel 2002 la cifra che compare sulla relazione annuale della Sacra Rota è 1.280, un aumento vertiginoso. Gli italiani sono i primi in classifica per i processi di annullamento che giungono in appello alla Sacra Rota. Dopo una direttiva della CEI del 1998, una parte dei contributi provenienti dall´8 per mille sostiene i costi dei processi nei tribunali ecclesiastici regionali italiani. Gli onorari complessivi degli avvocati nelle cause di nullità matrimoniali sono fissati dalla Conferenza Episcopale Italiana tra un minimo di 1.500 euro ed un massimo di 2850 euro, per l’intero procedimento nei due gradi di giudizio, salvi gli oneri fiscali di legge e le ulteriori spese imprevedibili quali supplementi di istruttoria, aggiunta di nuovi capi, richieste di dilazioni di termini ecc.. Nel caso in cui anche il giudizio di secondo grado debba svolgersi con rito ordinario, ovvero con l’assunzione di nuove prove, all’avvocato spetterà un ulteriore compenso tra un minimo di 575 euro ed un massimo di 1.150 euro. Agli onorari di avvocato, devono poi aggiungersi 500€ di spese che devono essere versate presso il Tribunale ecclesiastico all’inizio del procedimento, come una sorta di contributo unificato per la procedura. Il Gratuito patrocinio è previsto dall’ordinamento ecclesiastico, una figura analoga a quella del patrocinio a spese dello Stato prevista dal diritto italiano per le persone non abbienti, i requisiti per ottenere il beneficio sono più o meno quelli previsti dal diritto italiano, specialmente con riferimento al reddito, più una dichiarazione di un parroco attestante lo stato di indigenza. La durata media di un procedimento per vedersi riconosciuta la nullità è di circa 2 anni, mentre per ottenere il divorzio è prevista una durata di circa 4 anni in caso di consenso tra i coniugi -considerando i tre anni di separazione obbligatoria a partire dalla c.d. prima udienza presidenziale-, mentre per le coppie italiane quando non c’e’ accordo e si segue la procedura giudiziale la media passa a sette anni e mezzo, lo rileva un’inchiesta del Sole 24 Ore del 2007. Ma in alcune città l’attesa e’ più lunga: a Messina passano anche 10 anni, più di 9 a Bari, Perugia e Salerno. Va meglio a Trento, Trieste o Bolzano, dove il divorzio arriva in 6 anni. Tra le grandi città, la più lenta e’ Genova con oltre 8 anni, poi Milano con 6 anni e 8 mesi. Roma e’ in linea con la media.

Come si instaura il giudizio per chiedere la nullità agli organi ecclesiastici? Il giudizio deve essere instaurato davanti al Tribunale competente per territorio. Legittimati a proporre tale azione sono i coniugi e il promotore di giustizia, quest’ultimo solo in caso in cui la nullità del matrimonio sia di pubblica ragione. Legittimato invece a partecipare al giudizio è il difensore del vincolo, il quale porrà in essere una attività processuale, se possibile, a difesa del vincolo matrimoniale contratto dai due coniugi. Entro 15 giorni dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, la parte soccombente e/o il difensore del vincolo possono proporre appello avanti il medesimo Tribunale. Quest’ultimo, esaminati gli atti dei difensori delle parti e del difensore del vincolo, si pronuncia sulla necessità di una nuova ulteriore istruzione della causa. Se non vi è tale necessità, il Giudice d’Appello conferma la sentenza impugnata con decreto, nel quale enuncia sommariamente le ragioni della conferma. La sentenza o il decreto emesso dal Tribunale di Appello riconosce piena efficacia religiosa alla pronuncia de qua. Tuttavia, al fine di far si che possano essere prodotti effetti anche in ambito civile, è necessario l’exequatur, cioè il decreto di esecutività, da parte del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica. Tale giudizio, che si svolge presso la Santa Sede, è fondamentalmente di controllo e con questo si attesta la regolarità del procedimento ottemperato da parte dei Tribunali canonici, la corretta applicazione del diritto canonico e il rispetto del diritto di difesa di entrambe le parti.

Insomma, oltre al dato economico, l’interesse della Santa Sede è quello di gestire un reale potere giurisdizionale “superiore” che gli deriva dal Concordato e, quindi, anche per la sopravvivenza di quei tribunali con cui lo si esercita. Senza clienti non vi è necessità di tenere in piedi una tale struttura, anche se i costi in parte vengono coperti dal gettito dell’8 x 1000. Sicuramente ci sono dei vantaggi economici per tutti, per gli avvocati, i giudici e tutta la struttura, ma ciò che maggiormente spinge la macchina a “produrre” è la necessità di affermare un potere giurisdizionale, che sia superiore, alternativo, in concorrenza o, spesso, supplente rispetto a quello dello Stato.

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8 Commenti

  1. @Diego: Quindi riprendendo i dati del tuo articolo precedente risulta quindi che in Vaticano i divorzi sacri (perche gli annullamenti, quello sono) sono piu rapidi dei divorzi di diritto comune, ed anche piu economici. Puoi confermare?

  2. Ottavio

    Il grosso vantaggio dell’annullamento (che un divorzio non è) è che non essendoci mai stato un matrimonio, non ci sono alimenti da pagare al coniuge; il resto sono tutte quisquillie, al confronto.
    Quando Report fece un servizio su ciò, la risposta (secondo me oltremodo corretta) del responsabile del tribunale ecclesiastico fu: «Non è certo colpa nostra se l’annullamento ecclesiastico viene trattato così dallo stato italiano. In Spagna l’annullamento provoca un divorzio civile, con conseguente disciplina sugli alimenti, e noi non abbiamo nessun problema».
    Che la Chiesa incoraggi gli annullamenti per un guadagno economico è l’accusa più bizzarra che mi sia mai capitato di sentire… la prossima è che la Chiesa incoraggia gli sposi ad avere tanti figli per lucrare sui battesimi?

  3. Ottavio scusa ma che la Chiesa in Italia abbia un ruolo preponderante è ovvio. Lo Chiesa propone lo Stato dispone. Il divorzio ne è l’ennesima prova, la Chiesa con una mano osteggia qualsiasi riforma del divorzio civile con l’altra offre questa alternativa.

    Guardiamoci negli occhi, la forma sarà pure diversa ma nella sostanza l’annullamento non diventa altro che una specie divorzio sacro. Un divorzio deluxe.

    Se colpa c’è più che della Chiesa, questa è dello Stato Italiano incapace di realizzare mezza riforma.

  4. Diego Sabatinelli

    Più rapidi, stando a quello che emerge, possiamo dire che mediamente è corretto. Più economici dipende.

    Ottavio, per carità non scriva “annullamento” che La crocifiggono: “dichiarazione di nullità”, come se non fosse stato mai celebrato. In realtà anche in Italia la sentenza di nullità del matrimonio concordatario successiva ad una sentenza di divorzio non è di per sè idonea ad incidere direttamente sulle statuizioni di ordine economico contenute nella sentenza di divorzio (veda ad es. Cass. Prima Sezione Civile. Sentenza 7 giugno 2005, n. 11793).
    Nell’articolo sottolineo non il dato economico, quello eventualmente serve a far funzionare l’apparato, quanto:” l’interesse della Santa Sede è quello di gestire un reale potere giurisdizionale “superiore” che gli deriva dal Concordato” e questo potere lo si esercita quando ci sono clienti, altrimenti è vuoto. Questo è quello che ritengo sia la vera motivazione che ancora oggi spinge a far funzionare tutta la macchina, veda anche Corte di Cass. Sez. Prima – Sent. del 3 maggio 2010, n. 10657

  5. giuseppe romano

    Chiedo gentilmente un chiarimento sul matrimonio di mio figlio durato appena venti giorni e ripeto venti giorni con avvenuta separazione civile consensuale davanti al giudice.A tal proposito la domanda che pongo è: per determinare l’annullamento alla sacra rota che bisogna fare e se economicamente è gratuita visto il tempo trascorso di matrimonio,da definirsi non consumato.ringrazio per una vostra cortese risposta.N:B:a Palermo dove mi potrei recare per espletare questa situazione grazie .

  6. Ottavio

    @Giuseppe Romano Chiedere al proprio parrocco o, al peggio, in curia?

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