Crocifisso nelle scuole: la sentenza, quel che le vorrebbero far dire, quel che andrebbe detto

di Corrado Del Bò*

foto: Andrea Piscopo

La sentenza pronunciata il 18 marzo 2011 dalla Grande Camera ribalta la pronuncia del 3 novembre 2009[1] della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo e dà torto alla signora Lautsi: l’esposizione del crocifisso nella scuola pubblica di Abano Terme non viola la sua libertà religiosa, protetta dall’art. 9 della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali, né limita la sua libertà, tutelata dall’art. 2 del Protocollo 1 alla Convenzione medesima, di educare i figli alle convinzioni religiose e filosofiche da lei giudicate corrette.

A questo punto la sentenza è definitiva e pone la parola fine su una vicenda iniziata 9 anni fa in sede di Consiglio d’Istituto e passata attraverso un giudizio di inammissibilità della questione da parte della Corte costituzionale e un pronunciamento del Tar del Veneto, poi confermato dal Consiglio di Stato, in cui si arrivò al paradosso di affermare che il crocifisso è simbolo della “natura laica dello Stato”. Se si possono agevolmente comprendere i motivi che spingono un pezzo di Paese (quello cattolico, vero o di facciata) a esultare come se avesse combattuto e vinto una nuova Lepanto, assai discutibile è il fatto che si voglia far passare la sentenza della Grande Camera per quel che non è. Da parte cattolica, si è infatti sostenuto che “il crocifisso esprime certamente valori universali e da tutti condivisibili” e che la sentenza conferma che “le espressioni e i simboli della religione cattolica non offendono coloro che non condividono la nostra fede” (così Camillo Ruini su La Stampa del 19 marzo); oppure che “la Corte ribadisce un principio decisivo: il crocifisso, così come il Cristianesimo, non viola alcun diritto fondamentale degli uomini ma contribuisce a identificare tali diritti” (questo è invece Domenica Fisichella sul Corriere della Sera).

La Grande Camera non ha affermato nulla di tutto questo. Ha invece deciso, più banalmente, che l’esposizione del crocifisso, nel quadro del tessuto giuridico e scolastico italiano, non avrebbe l’impatto così dirompente sulla libertà educativa dei genitori da giustificare un intervento di censura della Corte e che pertanto, per come stanno le cose qui e ora in Italia, affiggere o meno il crocifisso rientra nella discrezionalità del legislatore italiano. Secondo i giudici, infatti, “non c’è alcuna prova (…) che l’esposizione di un simbolo religioso sui muri scolastici può avere un’influenza sui bambini e dunque non si può ragionevolmente asserire che ha oppure no effetto su persone giovani le cui convinzioni sono ancora in fase di formazione” (§ 66).

Si tratta di una decisione naturalmente opinabile, così come appare opinabile la tesi (in sé vera, ma a giudizio di chi scrive non pertinente) che l’influenza del crocifisso sugli alunni non possa essere paragonata ad atti di proselitismo o alla partecipazione degli alunni ad attività religiose di indottrinamento (quelle sì vietate). Ma tale decisione non giunge ad affermare alcunché sul valore, particolare o universale, del crocifisso (su cui invece varrebbe la pena di leggere Il crocifisso di Stato di Sergio Luzzatto, Einaudi). Anzi, la Grande Camera testualmente  scrive che “per quel che riguarda la tesi del Governo [italiano] sul significato del crocifisso [che sarebbe di tipo anche culturale e identitario e starebbe a protezione di tradizioni nazionali], la Corte osserva che il Consiglio di Stato e la Corte di Cassazione[2] hanno opinioni divergenti in merito e che la Corte costituzionale non ha una linea-guida. (…) Non spetta alla Corte prendere una posizione circa un dibattito interno tra corti interni” (§68).

Certamente, questo non va nascosto, la sentenza finisce per essere deludente per chi crede che lo Stato italiano sia e debba rimanere laico, senza cedimenti. Rimandando infatti la decisione ai singoli Stati, di fatto finisce per legittimare uno status quo che è difficile credere che il legislatore vorrà modificare, levando il crocifisso dalle aule. Questo purtroppo consentirà di alimentare la tesi secondo cui il crocifisso sarebbe simbolo della nostra tradizione e dunque rimuoverlo dalle aule scolastiche impedirebbe la manifestazione di un’identità culturale collettiva. Viene però da chiedersi perché una manifestazione di questo tipo nella scuola debba compiersi per via simbolica e non curriculare; perché, se proprio un simbolo identitario deve esserci, non debba essere un simbolo non compromesso con la religione, un simbolo quindi puramente “civile”; perché estendere al piano giuridico il debito storico-culturale che l’Europa, non soltanto l’Italia, ha verso la religione, non soltanto quella cattolica, focalizzandosi peraltro – sia qui detto per inciso – sui soli guadagni e trascurandone i costi.

Tantomeno, si capiscono bene i pregi della cosiddetta “soluzione bavarese”, in cui l’opzione di default prevede il crocifisso in aula salvo che qualcuno non sollevi obiezione[3], mentre è evidente un suo grande difetto: impone di esprimere dissenso rispetto alle opzioni maggioritarie a minoranze che già vivono situazioni di inferiorità economica e sociale, e dunque soggette al rischio di aumentare lo stigma di cui già soffrono (ne ha scritto molto bene Susanna Mancini nel suo La contesa sui simboli).

Eppure non dovrebbe essere difficile comprendere che togliere il crocifisso dalle aule scolastiche non è un modo per incentivare la secolarizzazione della società, ma è un modo per assicurare confini invalicabili tra le credenze religiose e le istituzioni pubbliche, il che è necessario poiché le seconde appartengono per definizione a tutti i cittadini: chi crede, chi non crede, chi crede in una fede diversa da quella della maggioranza. È per questo, e non per sentimenti antireligiosi o anticlericali, che in uno Stato laico i luoghi pubblici (scuole, ma anche ospedali e tribunali) non dovrebbero ospitare simboli religiosi. Ed è sempre per questo che, contrariamente a quel che ha sostenuto su questo sito Gabriele Boccacini, il conflitto sul crocifisso non è una contesa tra prospettive egualmente corrette, quasi si trattasse di una disputa sui gusti individuali in fatto di trascendenza: da questo punto di vista, piuttosto, la richiesta di toglierlo dai muri scolastici e la richiesta di mantenervelo sono anzi moralmente asimmetriche, e l’asimmetria, se vale il principio di laicità dello Stato, è indubbiamente a vantaggio della prima.

Quest’idea di laicità come neutralità, secondo cui lo Stato non dovrebbe favorire in alcun modo, nemmeno a livello simbolico, una confessione religiosa sulle altre, viene talvolta definita, per svilirla, “laicità alla francese”. Si tratta, a dir poco, di una semplificazione: questa concezione di laicità (che, è bene ricordarlo, risale all’Etsi Deus non Daretur di Ugo Grozio) orienta invece le sentenze della Corte di Strasburgo (compresa questa sentenza della Grande Camera di cui stiamo qui parlando) e financo alcune pronunce della nostra Corte costituzionale (la 329/1997, per esempio)[4]. D’altra parte, non è neppure chiaro che cosa abbia da guadagnare il nostro Paese nell’aderire, come pure si propone, a una “laicità all’italiana”. O forse no, lo si capisce sin troppo bene: il “fare all’italiana” consente di percorrere le solite contorte scorciatoie nazionali anche per la disciplina dei rapporti tra politica e religione: un modo quindi per non risolvere le questioni, ma utile per lasciare mano libera ad alcuni, a seconda delle convenienze del momento.


*Ricercatore di Filosofia del diritto, Università di Milano.

[1] Un mio commento a quella prima sentenza era apparso su questo sito.

[2] Il riferimento è una sentenza della Corte di Cassazione (Cass. Penale, Sez. IV, Sentenza 439 del 1° marzo 2000), in cui la Suprema Corte osservò che “la rimozione del simbolo religioso del crocifisso da ogni seggio elettorale (…) si muove lungo questo solco tracciato dalla giurisprudenza costituzionale in termini di laicità e pluralismo”.

[3] Ma anche in questo caso il crocifisso non viene necessariamente rimosso. La decisione ultima, dopo che sono state espletate una serie di procedure che mirano alla conciliazione, è del preside.

[4] Così il punto 2 in diritto: il “principio costituzionale della laicità o non-confessionalità dello Stato, affermato in numerose occasioni da questa Corte (sentenze n. 203 del 1989, n. 259 del 1990 e n. 195 del 1993) (…) non significa indifferenza di fronte all’esperienza religiosa ma comporta equidistanza e imparzialità della legislazione rispetto a tutte le confessioni religiose”.iMille.org – Direttore Raoul Minetti

7 Commenti

  1. Mattia

    Queste sone le prime parole ragionevoli che leggo sulla questione.

  2. Tommaso

    Caro Mattia,

    ti invito a leggere la splendida opinione del giudice maltese Giovanni Bonello(non ho il link, ma la trovi in appendice alla sentenza). Scritta in un inglese forse un pochino troppo roboante, senza dubbio esprime opinioni più di buon senso di quelle di questo articolo.

    L’autore dell’articolo, non me ne voglia, mi sembra intossicato da Rawls, senza però averne la grazia nè lo spirito di conciliazione.

  3. Tommaso

    http://c256.r56.cf3.rackcdn.com/a6d2bc943d03cca326f40697ed265d9b-553126449.pdf

    Ecco l’opinione di cui parlavo prima.

  4. Corrado Del Bò

    Caro Tommaso,

    io certamente non te ne voglio, ma è meglio essere intossicato da Rawls che esserlo dalle sciocchezze del giudice Bonello.

    Il suo parere è pieno in misura imbarazzante di cattivi argomenti e di non sequitur, che però capisco possano apparire attraenti per chi pensa che viviamo o dobbiamo vivere negli Stati Cristiani d’Europa.

    Corrado

  5. Scusate, ho letto solo oggi l’articolo. Io lo condivido in pieno e non fatico a dirlo. Devo dire che sul settimanale Riforma (delle chiese evangeliche valdesi, metodiste e battiste) il dibattito è stato di livello piuttosto alto, paragonabile a questo. Lo stesso non si può dire per la stampa comune che ha peccato in entrambi gli “schieramenti”, se così vogliamo chiamarli, di grande superficialità.
    Monica

  6. Tommaso

    Caro Corrado,

    a me invece sembra impostata su una molto condivisibile divisione tra laicità dello stato (quella, si, violata dal crocifisso) e diritti fondamentali, invitandoci a non confondere i due, e ribadendo che una mancanza di laicità (le cui forme istituzionali Bonello chiama ‘superior democratic commodities’) non equivalga necessariamente ad una violazione dei diritti. E d’altronde il tuo (mi permetto di darti del tu) stesso argomento è del tutto simile: constatata la verità, assieme alla non pertinenza, del fatto che un crocifisso non equivale ad un indottrinamento, cominci a parlare di laicità dello stato. Argomento condivisibile ma di pertinenza di una corte italiana, e non della CEDU.

    A meno che non si voglia sostenere che è un diritto umano vivere in uno stato laico: il che mi sembra risibile. In quel caso mi aspetto un pronto ricorso alla CEDU contro l’esistenza stessa del Regno Unito, pericolosa teocrazia nell’illuminato continente.

    In conclusione, posso consigliare di andare più a fondo e di non fermarsi al linguaggio roboante del buon Bonello?

    Tommaso

  7. Corrado Del Bò

    Caro Tommaso,

    per scrivere il pezzo, ho ovviamente letto con attenzione anche il parere del giudice Bonello, e senza curarmi dei toni che non definirei roboanti, ma fastidiosi.

    Il mio giudizio sul parere è quello che ho espresso sopra: un insieme di cattivi argomenti e di non sequitur. Fosse stato il parere di maggioranza, avrebbe meritato una confutazione punto per punto; non essendolo, non intendo curarmene e lascerò che venga (spero) presto sepolto nella discarica della storia.

    Quanto alla pertinenza dell’argomento attraverso il quale la Grande Camera ha risolto la questione, a me pare che non possa essere dirimente il fatto che l’esposizione di un simbolo sia una questione diversa rispetto ad attività di indottrinamento (che pure in Italia esistono; vedi ora di religione).

    Esporre un simbolo palesemente religioso (tale è anche a parere della Corte) è un atto pubblico di endorsement verso quella religione. E questo, a mio parere configura una violazione di quei diritti per i quali la signora Lautsi ha chiesto protezione.

    Corrado

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