Legge Gelmini: cosa cambia per il reclutamento

di Francesco Cerisoli.

Foto: Alexandre Moreau Photography

Con la firma di Napolitano, il 30 dicembre scorso si è concluso l’iter della legge di riforma dell’Università voluta dal Governo Berlusconi.  Uno dei meccanismi che risultano profondamente modificati dalla riforma è quello del reclutamento dei futuri ricercatori e professori universitari. Tali modifiche avranno effetti a breve, medio e lungo termine, saranno vincolati all’adozione di numerosi provvedimenti complementari (decreti ministeriali, regolamenti dei singoli atenei, attivazione dell’ agenzia di valutazione e delle commissioni di abilitazione nazionale), e interesseranno in maniera differente gli strutturati, i precari e quelli che oggi o fra qualche anno  intraprenderanno la carriera accademica.

In questa scheda vorrei provare a tracciare, con l’inevitabile approssimazione, quella che potrebbe essere l’evoluzione del reclutamento, dall’entrata in vigore della legge a quando sarà andata a regime.

PUNTI FERMI

Partirei proprio da uno dei principali elementi di incertezza: le risorse. La legge Gelmini non destina maggiori risorse al sistema universitario nazionale. Di più, delega fortemente ad interventi concertati MIUR-Ministero dell’Economia l’attribuzione dei fondi alle Università. Questo già di per sé rende molto difficile una previsione precisa sulla possibilitàdi assumere che avranno, in futuro, gli Atenei, essendo legati ancora al fluttuare delle risorse globali e agli indirizzi politici dei futuri Governi. Ragionando sullo “storico”, una previsione realistica è che il finanziamento globale alle Università non crescerà significativamente nel prossimo futuro, quindi il sistema dovrà fare affidamento sulle risorse liberate dai pensionamenti, su maggiori (per quanto possibili) tasse universitarie, sull’ingresso di capitali “esterni” (da privati, ma molto più probabilmente da regioni ed enti locali invogliati dalla nuova possibilità di piazzare propri uomini nei CdA degli atenei), e da una ristrutturazione dei corsi, facoltà, sedi universitarie…

All’estremo opposto, uno dei punti fermi è la fine della figura del ricercatore a tempo indeterminato (RTI), peraltro già prevista dalla legge Moratti a partire dal 2013. Su alcuni media è passato l’erroneo messaggio che il RTI viene “trasformato” in ricercatore a tempo determinato (RTD).  In realtà i RTI esistenti restano tali, mentre si stabilisce che dall’entrata in vigore della legge non potranno che essere banditi concorsi per ricercatore TD. Gli ultimi concorsi per RTI vengono banditi in questi giorni, prima dell’entrata in vigore della legge: molti residuano dallo stanziamento straordinario voluto da Mussi nel 2007 (all’inizio previsto per 4000 posti, metà dei quali “persi” per strada dalla Gelmini). Ed un altro punto fermo è la coorte di 27000 RTI che costituisce circa il 40% degli strutturati delle Università e che sopravviveràper lungo tempo all’abolizione della figura del RTI: nei prossimi 20 anni, i RTI “ad esaurimento” peseranno sulle dinamiche del reclutamento in maniera significativa.

PROFESSORI, RICERCATORI, ASSEGNISTI…

La legge prevede che ai gruppi di ricerca parteciperanno esclusivamente un numero ridotto di figure: i Prof Ordinari ed Associati (PO e PA),a tempo indeterminato, i Ricercatori a Tempo Determinato, gli Assegnisti di Ricerca (AdR), i dottorandi.  A queste figure si aggiungono i tecnici/amministrativi, i professori a contratto e dipendenti pubblici “prestati” all’Universitàda altri enti. L’applicazione rigorosa di questo principio potrebbe comportare un serio contenimento del precariato, esploso negli utlimi anni, sempre che ci sia un’effettivo monitoraggio sull’attività degli atenei.

La selezione dei PO, PA, RTD e AdR avviene a livello locale, con una procedura che sembra importare in Italia il modello nordeuropeo: i Dipartimenti bandiscono selezioni  per le varie posizioni , e deliberano in autonomia i vincitori. Per  partecipare alle selezioni per PO e PA i candidati devono aver ottenuto preventivamente un’abilitazione nazionale (deliberata a lista aperta da una commissione designata ogni 2 anni dal Ministero). Nessun “filtro preventivo” è invece previsto per le altre figure.

Gli AdR sono una sorta di “research assistant”  e possono essere aperti anche ai laureati (3+2). Non hanno obblighi di didattica e hanno durata massima di 4 anni.

I RTD sono per ora aperti anche ai laureati 3+2, dal 2015 saranno riservati ai dottori di ricerca, e diventeranno quindi la prima figura postdoc.  Per figura del RTD sono distinte due tipolgie:

RTDa di tre anni, rinnovabile per due anni una sola volta, con incarichi didattici;

RTDb, alla quale si accede solo se si è precedentemente ricoperta una posizione RTDa per almeno 3 anni, che ha durata di tre anni non rinnovabili e che, previo conseguimento dell’abilitazione nazionale a PA,  dà accesso alla posizione di PA nello stesso ateneo. Questa posizione, che ha incarichi didattici, è definita “tenure track”.

Accanto a queste figure resiste quella del professore a contratto, ma si prevede finalmente un limite al numero posizioni attivabili ed una soglia di reddito oltre la quale è concesso svolgere l’attività gratuitamente (fino ad oggi chiunque poteva insegnare gratis, e di questa possibilità si è abusato ampiamente).

A REGIME quindi, la carriera accademica pre-ruolo dovrebbe prevedere: laurea, dottorato di ricerca, assegno di ricerca per un massimo di 4 anni (non obbligatorio), RTDa (minimo 3, massimo 5 anni), RTDb per tre anni. Nella legge è fissato un limite massimo di 12 anni per le posizioni pre-ruolo, il che comporta un’età massima per l’entrata nel ruolo del PA di circa 40 anni. Detto limite alle posizioni a tempo determinato ostacola la creazione dei precari ultradecennali  cui si è assistito dalla fine degli anni novanta ad oggi. E in teoria i 12 anni sono un tempo massimo, non essendo obbligatorio l’AdR e non essendo preclusa a nessuno la possibilità di prendere l’abilitazione a PA o PO ed essere chiamato direttamente dai Dipartimenti secondo la nuova procedura.  Inoltre, si prevede che un periodo postdoc di almeno 3 anni presso atenei esteri sia equiparato al RTDa, scorciando quindi i tempi per gli italiani che rientrano dall’estero o per chi dall’estero vuole concorrere in Italia. Sempre a regime, si consente alle Università di riservare quote del reclutamento di PO e PA all’assunzione di personale proveniente dall’estero, e si prevede che almeno un quinto delle posizioni PA e PO vengano assegnate a soggetti che non abbiano conseguito un titolo o che non abbiano avuto rapporti di lavoro con il medesimo ateneo negli ultimi 3 anni. Inoltre, un decreto attuativo dovrà stabilire quale rapporto debba essere mantenuto fra il numero di PO, PA e RTD. Infine, la famosa norma “antiparentopoli”: non possono essere assunti dallo stesso Dipartimento i parenti fino al quarto grado dei propri dipendenti (paradossalmente, niente si prevede riguardo ai coniugi!).

LA TRANSIZIONE

La riforma non trova applicazione immediata, in larga parte. E’stato stimato che servono circa 500 provvedimenti “complementari” fra regolamenti e decreti ministeriali e regolamenti dei singoli atenei. Il Ministero deve ad esempio attivare le procedure per l’abilitazione nazionale a PO e PA, stabilire i criteri e far partire le commissioni. Fino ad allora alle selezioni (locali) per PO e PA potranno accedere solo coloro che hanno ottenuto l’ “idoneità” nelle ultime tornate concorsuali vecchia maniera. Inoltre sono necessari i regolamenti di ateneo per le procedure di selezione (locali) di PO, PA, RTD e AdR. Per questo si può prevedere che nel 2011 il reclutamento sarà molto ridotto, se non fermo. Per i RTDb tenure track, dall’emanazione dei regolamenti di ateneo e grazie ad una norma transitoria inserita nel passaggio alla Camera, potranno accedere da subito tutti coloro che hanno usufruito per almeno 3 anni degli assegni di ricerca e dei RTD vecchia maniera, nonché coloro che hanno svolto 3 anni di postdoc in atenei esteri. Per tutti gli altri, niente tenure track fino al 2014, essendo necessario aver ricoperto una posizione RTDa per almeno tre anni. Altra norma transitoria è quella che impone, per il 2011, una ripartizione dei fondi liberati dai pensionamenti per un 50% al reclutamento RTD (a+b), un 30% ai PA e un 20% ai PO.  Inoltre, la norma voluta da Futuro e Libertà, l’unica che stanzia dei fondi specifici per il reclutamento: per gli anni 2011-2013 si assicurano risorse per l’assunzione di circa 4500 PA. Incredibilmente, la nuova legge non affronta seriamente i due principali problemi che gravano sulla riforma del reclutamento: l’elevato numero di precari universitari (se ne stimano decine di migliaia), i circa 4000 vincitori ed idonei dei concorsi vecchio stile PO e PA, e i 27000 RTI “ad esaurimento”. E’ indubbio che la soppressione del ruolo del RTI mette in competizione diretta i vecchi RTI con i RTD tenure track e con tutti gli “esterni” che avranno come gradino di ingresso il PA, nell’immediato e nel futuro. In un sistema che rimane scarsamente finanziato, è logico che gli atenei preferiranno “promuovere” i vecchi RTI a PA in quanto il passaggio non comporta maggiori oneri finanziari, ed è quindi grave che non si siano previsti dei correttivi per impedirlo. Peggio, la norma voluta dai finiani favorisce proprio queste promozioni, senza contare che in mancanza dei decreti sull’abilitazione nazionale i 4500 posti finanziati saranno preda esclusiva degli idonei “vecchio stile”. Ma anche dopo il 2013, la maggior parte dei RTI sarà in pista per le posizioni PA par molti anni, e un simile tipo di “concorrenza” si può ipotizzare fra quei precari “storici” che non avranno occasione di accedere a posizioni tenure track o PA ( e che si orienteranno quindi su AdR e RTDa) e i futuri dottori di ricerca.

Cosa aspettarsi quindi per i prossimi anni? Nel 2011 si concluderanno gli ultimi concorsi vecchia maniera, e cominceranno ad essere chiamati con la nuova procedura i vecchi idonei PA e PO. Verso la fine del 2011 – inizio 2012 potrebbero cominciare ad essere attivati AdR, RTDa e RTDb tenure track (questi ultimi  solo per “precari storici” ed “esteri”). Inoltre potrebbero essere attivate le procedure per l’abilitazione nazionale PO e PA, consentendo così di utilizzare  i fondi previsti dalla norma voluta dai finiani per la maggior parte a favore degli attuali RTI (infatti le primissime tenure track attivate a fine 2011 si concluderanno a fine 2014). Dal 2015 si dovrebbero avere i primi PA da tenure track, e sarebbero attivate le prime tenure track per coloro che hanno avuto accesso ai primi RTDa. Dal 2018-2020, stimano, il sistema dovrebbe essere a regime. A quella data però resteranno ancora circa 18000 RTI “ad esaurimento”, quindi a regime si andrà effettivamente solo quando gran parte di questi sarà andata in pensione o sarà avanzata a PA, realisticamente dopo il 2030.

Mi rendo conto di aver usato un numero impressionante di condizionali, ma come specificato all’inizio tutte queste previsioni si basano sull’assunto che le risorse destinate all’Università si mantengano simili a quelle (scarse) di oggi. Certo nel caso non improbabile che si persista in una riduzione dei fondi, gli Atenei tenderanno a risparmiare, come sempre hanno fatto, sui gradini bassi della scala: privilegeranno i contratti meno onerosi (AdR), quelli meno impegnativi (più RTDa che RTDb tenure track), favoriranno le promozioni dei RTI rispetto ai nuovi ingressi e alle tenure track… Inoltre ad oggi le esigenze didattiche sono coperte con circa 60.000 docenti (PO, PA, RTI e contrattisti): con le stesse risorse non è pensabile di tenere in piedi lo stesso sistema con più di 40000 PO+PA ed un numero imprecisato di vecchi RTI, RTD e contrattisti. E’ quindi molto probabile che senza una svolta nel finanziamento (e non si vede quale Governo abbia la reale volontà e disponibilità per imprimerla) il sistema Universitario tenderà a contrarre il numero degli addetti alla ricerca e ridurre l’offerta didattica, con conseguenze dirette su chi oggi è un ricercatore precario, un dottorando, uno studente.

Per concludere, una considerazione dettata dall’esperienza delle riforme precedenti: il sistema tende a “normalizzare” ogni provvedimento, per quanto severo e rigoroso. Non basta scrivere una legge: è indispensabile perseguire un obiettivo. Se si vuole che davvero in futuro si reclutino i migliori bisogna certo creare una buona “cornice” legislativa ma si deve soprattutto vigilare, e sempre cercare di correggere le forzature cui verrà sottoposta. Un esempio per tutti: la norma anti-parentopoli, peraltro in odore di incostituzionalità, può essere facilmente aggirata se il parente già strutturato “cambia dipartimento” pochi giorni prima dell’assunzione del figlio o nipote, per poi tornare quando la pratica sia stata espletata. E’ con queste acrobazie che anche la migliore delle riforme viene addomesticata da chi ha una lunga esperienza nel piegare le regole a piacimento. Ed il Governo, se davvero governa, è queste pratiche che deve stroncare. Ma da quanto tempo il Governo ha smesso di esercitare il potere esecutivo nelle Università?iMille.org – Direttore Raoul Minetti

3 Commenti

  1. lando

    Cioè, mi rivolgo al giornalista che ha così ben riassunto la riforma e a tutti coloro che hanno letto dettagliatamente la legge: io laureato col 3+2 2 anni fa e attualmente titolare di borsa/assegno posso in teoria tra un anno (prima del 2015 comunque) partecipare a un concorso per RTDa, e dopo tre-cinque anni accedere a un posto RTDb, successivamente dopo 3 anni potrò previa abilitazione nazionale diventare PA? Cioè teoricamente in 9 anni diventare PA senza aver mai conseguito titolo PhD? la finestra temporale che consente fino al 2015 l’accesso come RTDa e b anche ai non dottorati prima del 2015 potrebbe creare delle figure idonee a essere PA anche senza conseguimento negli anni precedenti del titolo di dottore di ricerca? Se così fosse ripenserei deciasmente alla eventualità di iscrivermi qui in Italia (perchè all’estero ha tutto un altro peso) a un corso di dottorato per il mero titolo PhD.
    Grazie a tutti

  2. Francesco Cerisoli

    @Lando
    Fortunatamente non sono un giornalista ;-) , ma un biologo, pensa te…
    Il caso che poni si scontra con le deadlines che hanno inserito nella legge e con i tempi (che potrebbero essere lunghi) necessari a far partire tutti i vari tipi di contratti.
    Se capisco bene, hai un assegno da 1-2 anni. Intanto non e’chiaro se al momento del rinnovo di tale assegno te lo possano rinnovare secondo la vecchia normativa oppure se dovranno per forza attivarne uno “new style”. Questo punto e’dirimente, perche’ solo se avrai avuto almeno 3 anni di assegno vecchia maniera potrai concorrere per un posto “RTDb”. E questo e’ l’unico escamotage che hai per poter accedere alle posizioni RTD SENZA avere il dottorato. Verosimilmente, infatti, i RTDa saranno messi in opera “nel corso del 2011″. Solo se vi accedi entro quest’anno, lo avrai completato nel 2014, e questo ti dara’diritto a concorrere per un RTDb PRIMA che scatti il divieto ai non-dottori di ricerca. Ma come puoi capire dall’articolo, e’ tutto molto improbabile.
    Purtroppo di certezze al momento non se ne hanno. Dovresti prima di tutto capire se nella tua Universita’ pensano di poter rinnovare gli assegni vecchia maniera. Nel caso tu non possa totalizzare i fatidici 3 anni di assegno old style, o riesci ad ottenere un RTDa entro il 2011, oppure fai il PhD. E, da collega a collega, vallo a fare in un altro paese….

  3. Patrizio

    Caro Lando,
    senza PhD puoi essere 3 anni RTD, inizi ora, finisci a fine 2014, nel 2015 ci vorrà il PhD anche per RTD, a maggior ragione per RTDb.
    Senza PhD potrai essere RTD da ora al 2015, NON RTDb, e quindi NON PA.

    Good Luck

    Patrizio
    ISMN-CNR

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