Interpretazioni

Nell’attesa di sapere come si pronuncerá il Tar del Lazio, Pietro Raffa ha scovato una sentenzaordinanza (dello stesso Tar) che definisce chiaramente quali sono i limiti di una norma interpretativa.

Come puntualizzato dalla Corte Costituzionale, con una delle prime decisioni volte a dare una definizione delle leggi interpretative (sent. 3 marzo 1988, n. 233), tale qualificazione giuridica spetta “a quelle leggi o a quelle disposizioni che, riferendosi e saldandosi con altre disposizioni (quelle interpretate), intervengono esclusivamente sul significato normativo di queste ultime (senza, perciò, intaccarne o integrarne il dato testuale), chiarendone o esplicitandone il senso (ove considerato oscuro) ovvero escludendone o enucleandone uno dei sensi ritenuti possibili, al fine, in ogni caso, di imporre all’interprete un determinato significato normativo della disposizione interpretata”.

La stessa Corte, con la più recente decisione 23 maggio 2008, n. 170, ha ribadito e ulteriormente precisato la portata definitoria delle leggi de quibus, affermando che la disposizione è interpretativa “qualora, esistendo una oggettiva incertezza del dato normativo (ordinanza n. 400 del 2007) ed un obiettivo dubbio ermeneutico (sentenza n. 29 del 2002), sia diretta a chiarire il contenuto di preesistenti norme, ovvero ad escludere o ad enucleare uno dei significati tra quelli plausibilmente ascrivibili a queste; soggiungendo che tuttavia “il legislatore può emanare norme che precisino il significato di preesistenti disposizioni anche se non siano insorti contrasti giurisprudenziali (sentenza n. 123 del 1988; ordinanza n. 480 del 1992), ma sussista comunque una situazione di incertezza nella loro applicazione (sentenze n. 291 del 2003; n. 374 del 2002; n. 525 del 2000), essendo sufficiente che la scelta imposta rientri tra le possibili varianti di senso del testo interpretato e sia compatibile con la sua formulazione (sentenze n. 409 del 2005; n. 168 del 2004; n. 292 del 2000)”.

Anche la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di puntualizzare (Con. St., Sez. IV, 23 ottobre 2008, n. 5238; Sez. V, 2 luglio 2002; e proprio da ultimo Sez. VI, 28 dicembre 2009, n. 8759) che affinché una norma interpretativa, e quindi retroattiva, possa essere considerata costituzionalmente legittima, è necessario che la stessa si limiti a chiarire la portata applicativa di una disposizione precedente, che non integri il precetto di quest’ultima e, infine, che non adotti un’opzione ermeneutica non desumibile dall’ordinaria esegesi della stessa.

L’elemento caratterizzante delle norme interpretative risiede dunque nel fatto che esse hanno la finalità di precisare quanto contenuto nella norma interpretata, rendendo obbligatorio un significato che sia comunque desumibile in via esegetica dalla norma oggetto di interpretazione.

Consegue che va predicata l’insussistenza dei presupposti giustificativi della norma interpretativa ove la sua funzione non sia contenuta nel limiti tracciati dalla riferita giurisprudenza costituzionale, e cioè quella di precisare una delle diverse interpretazioni possibili della norma preesistente.

iMille.org – Direttore Raoul Minetti

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2 Commenti

  1. È un’ordinanza, ma va bene lo stesso :)

  2. imille

    ops. :)

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