Salvatore Vassallo e Fernanda Contri hanno approntato e circolato il testo base sul quale il primo e il due febbraio si svolgerà in Commissione Statuto la discussione che porterà all’approvazione del testo che sarà inviato all’Assemblea Costituente per l’approvazione finale. Il testo è consultabile qui, mentre di seguito potete leggere gli emendamenti che ho presentato.
Si tratta di alcuni interventi mirati: rafforzamento della “vocazione maggioritaria” del Partito; creazione dei Circoli on-line, con piena e totale parificazione ai circoli “fisici”, e del “Sistema Informativo per la Partecipazione”; allargamento del principio delle “pari opportunità” a tutti i tipi di diversità; introduzione di un tetto massimo di età per l’appartenenza all’organizzazione giovanile del Partito (norma “anti-bamboccioni”); estensione del diritto di voto per le primarie ai minori di 16 anni.
EMENDAMENTI PROPOSTI DA IVAN SCALFAROTTO E DAL GRUPPO DE “IMILLE”
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Articolo 1, comma 6
Dopo le parole “autorevole della guida del partito.” eliminare le parole “L’elezione degli ulteriori organismi rappresentativi e di controllo interni da parte delle Assemblee è rigorosamente improntata al principio proporzionale”.
Proponente: Ivan Scalfarotto
Motivazione: In un partito che dichiara apertamente la propria vocazione maggioritaria, questo richiamo ad un’addirittura “rigorosa” applicazione del principio proporzionale appare francamente contraddittoria e frutto anche fin troppo evidente di un compromesso. In qualche modo l’ultima parte di questo comma finisce con l’annullare e rendere vano la prima parte del medesimo comma. Inoltre la dizione della parte del comma di cui si propone l’abrogazione sembra stabilire un inaccettabile limite alla sovranità dell’Assemblea prevedendo a priori quali criteri debbano essere seguiti per la composizione degli organismi eletti dall’Assemblea stessa.
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Articolo 1, comma 3
Sostituire l’articolo 1, comma 3 con il seguente: “Il Partito Democratico si impegna a rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla piena partecipazione politica di tutti i cittadini ed in particolare di coloro che per motivi legati al genere, all’origine etnica, alla propria religione o alle proprie convinzioni personali, alle disabilità, all’età o all’orientamento sessuale incontrano maggiori ostacoli nell’accesso alla vita politica. Assicura in ogni caso, a tutti i livelli, la presenza paritaria di donne e di uomini nei suoi organismi dirigenti ed esecutivi, nelle candidature per le assemblee elettive e per l’assunzione di cariche monocratiche istituzionali ed interne, pena l’invalidazione da parte degli organismi di garanzia delle nomine e delle designazioni fatte in violazione di tale principio di effettiva parità. Il Partito Democratico assicura le risorse finanziare per il raggiungimento di questi obiettivi.”
Proponente: Ivan Scalfarotto
Motivazione: Fare una gerarchia delle diversità ed occuparsi solo della diversità di genere, che è una forma di diversità molto rilevante ma certamente non l’unica, significa interpretare le pari opportunità in modo meramente formale e molto parziale. La mia proposta è quindi che il partito si faccia carico in via di principio di essere inclusivo nei confronti di tutte le diversità ‒ come elencate e descritte nei documenti dell’Unione Europea, e secondo le posizioni della stragrande maggioranza dei partiti del centro-sinistra in tutto il Continente ‒ e si doti poi di strumenti cogenti per assicurare in via di fatto, almeno nel caso della diversità di genere che è una delle forme di diversità visibili e misurabili (non è così nel caso dell’orientamento sessuale, delle disabilità, delle convinzioni personali), la parità con il gruppo culturalmente dominante. Sono quindi state eliminate espressioni di mero auspicio come “favorisce” e “persegue l’obiettivo” e si sono posti criteri più stringenti per assicurare la parità uomo-donna, estesa non solo alle assemblee ma anche alle cariche elettive e quelle monocratiche istituzionali (es.: distribuzione di portafogli in una compagine ministeriale) o all’interno del partito (es.: segretari regionali del partito ‒ oggi solo 3 donne ricoprono questo incarico su 20 segretari regionali).
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Art. 1, comma 8
Sostituire l’articolo 8 comma 1 con il seguente: “Il Partito Democratico organizza un Sistema Informativo per la Partecipazione basato sulle tecnologie telematiche adeguato a favorire il dibattito interno e a far circolare rapidamente tutte le informazioni necessarie a tale scopo. Il Sistema Informativo per la Partecipazione consente ad elettori ed aderenti – tramite l’accesso alla rete internet – di essere informati, di partecipare al dibattito interno e di fare proposte. Il Partito rende liberamente accessibili per questa via tutte le informazioni sulla sua vita interna, ivi compreso il bilancio, e sulle riunioni e le deliberazioni degli organismi dirigenti. I dirigenti e gli eletti del Partito sono tenuti a rendere pubbliche le proprie attività attraverso il Sistema Informativo per la Partecipazione.”
Proponente: Ivan Scalfarotto
Motivazione: Si propone di integrare il testo del comma 8 dell’articolo 1, definendo il generico “sistema di comunicazioni” ivi previsto come “Sistema Informativo per la Partecipazione” e prevedendo che non solo il Partito sia tenuto ad utilizzarlo come strumento tipico di pubblicità dei propri atti, ma che tale sistema diventi (grazie agli strumenti messi a disposizione della rete internet: blog, forum, wiki, siti internet, sistemi di networking, sondaggi deliberativi) il mezzo normale e ‒ ciò che più è importante ‒ bidirezionale di comunicazione tra elettori ed aderenti da un lato e dirigenti ed eletti dall’altro.
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Articolo 14, comma 1
Dopo le parole: “Essi si distinguono in Circoli territoriali, legati al luogo di residenza o di domicilio, in Circoli di ambiente, legati alla sede di lavoro o di studio” inserire le parole “e Circoli on-line, che vengono costituiti sulla rete internet e ai quali è possible aderire, dall’Italia o dall’estero, indipendentemente dalla sede di lavoro o di studio”.
Dopo le parole: “Al momento della iscrizione, ove entrambe le alternative siano disponibili, l’iscritto deve dichiarare se intende iscriversi al Circolo del luogo di residenza oppure al Circolo della sede di lavoro o di studio” inserire le parole “, ovvero, alternativamente, se intende aderire ad un Circolo on-line.”
Articolo 14, comma 2
Dopo le parole: “L’articolazione dei Circoli, il loro funzionamento, i loro organi e le relative modalità di elezione sono stabilite dagli Statuti delle Unioni regionali e delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano.” inserire le parole “Al momento della costituzione, ciascun circolo on-line delibera, con metodo democratico, l’adesione ad una delle Unione regionali ovvero all’Unione provinciale di Trento o di Bolzano e ne accetta tutte le relative norme statutarie e regolamentari.”
Proponente: Ivan Scalfarotto
Motivazione: Lo statuto di un partito che nasce in questi anni non può ignorare che la realtà, l’informazione e la circolazione delle idee ai nostri tempi non sono più legate a scambi di dati di tipo fisico ma che gran parte della nostra elaborazione culturale, della comunicazione, della ricerca e degli affari avviene sulla rete internet. Prevedere oggi che le sezioni di un partito debbano avere necessariamente una sede fisica è come pensare di creare adesso un giornale che non abbia una versione on-line: un giornale, cioè, che rinunci in partenza alla possibilità di aggiornarsi in tempo reale e di raggiungere i propri lettori ai quattro angoli del pianeta. I circoli on-line consentono la medesima ricchezza di dibattito dei circoli “fisici”, ma agevolano la partecipazione superando con estrema efficacia le barriere fisiche e le distanze. La creazione di circoli on-line, oltre a rappresentare un’innovazione su scala probabilmente mondiale per un partito politico, agevolerà senza ombra di dubbio il proselitismo, la ricchezza dei contributi da ogni angolo del mondo (penso in particolare alla nostra emigrazione intellettuale, i “cervelli in fuga”) e aprirà ai giovani in modo sostanziale consentendo loro forme di partecipazione attraverso un medium assai più congeniale per le nuove generazioni di quanto non sia una sezione fisica.
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Articolo 31, comma 1
Sostituire il comma 1 con il seguente: “Il Partito Democratico riconosce l’importanza, la ricchezza e l’originalità del contributo dei giovani alla vita del partito, promuove attivamente la formazione politica delle nuove generazioni e favorisce la partecipazione giovanile e una rappresentanza equilibrata di tutte le generazioni nella vita istituzionale del Paese. Per il raggiungimento di questi obiettivi il Partito Democratico riconosce al proprio interno un’organizzazione giovanile.”
Articolo 31 comma 2
Prima delle parole: “L’organizzazione giovanile è dotata di un proprio Statuto e di propri organismi dirigenti” inserire le seguenti parole: “All’organizzazione giovanile possono essere iscritti le cittadine e i cittadini italiani, le cittadine e i cittadini dell’Unione Europea residenti in Italia ovvero le cittadine e i cittadini di altri Paesi in possesso di permesso di soggiorno che non abbiano ancora compiuto il 25° anno di età”.
Proponente: Ivan Scalfarotto
Motivazione: L’apertura ai giovani e la visione del futuro devono essere elementi fondamentali per la vita e l’identità stessa del Partito Nuovo che deve riconoscere e superare le difficoltà oggettive che i giovani sperimentano oggi nella vita quotidiana in generale e nella vita politica in particolare. Si ricordi che nell’attuale legislatura solo un parlamentare su quasi mille ha meno di trent’anni e che il più giovane dei nostri ministri ha appena compiuto 46 anni. Per evitare che l’organizzazione giovanile diventi quindi un “parcheggio” dove i giovani restano fermi faticando ad entrare nella politica degli adulti bisogna innanzi tutto precisare con più nettezza la nostra posizione sul valore del contributo dei giovani alla vita del partito e del paese (nuovo comma 1 che supera la assai generica formulazione del testo base) e bisogna poi identificare un’età massima (sono prudentemente stati considerati i 25 anni, che segnano l’acquisizione del diritto elettorale passivo per la Camera dei Deputati) dopo la quale si sia formalmente costretti ad uscire dall’organizzazione giovanile ed evitare così che nascano i “bamboccioni” del PD.
EMENDAMENTO PROPOSTO DA IVAN SCALFAROTTO E DAL COMITATO “UNA TESTA UN VOTO ANCHE PER I BAMBINI!”
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Articolo 1, comma 8
Dopo le parole: “maggioranza assoluta dei suoi componenti.” si inseriscano le parole: “Possono essere registrati nell’albo degli elettori e delle elettrici i cittadini che non abbiano ancora compiuto il sedicesimo anno di età a condizione che sia stato loro rilasciato – da parte di entrambi i genitori, o di chi ne esercita la potestà, o del tutore legale o dalla scuola pubblica o legalmente riconosciuta – un attestato di maturità. I genitori di minori, o chi ne esercita la potestà, possono altresì rappresentare i propri figli minori, sino al compimento del sedicesimo anno di età, all’atto della registrazione nell’Albo delle elettrici e degli elettori e al momento del voto per le elezioni primarie del Partito Democratico ex articolo 18 e per l’elezione diretta del Segretario e dell’Assemblea nazionale ex articolo 9 del presente Statuto.”
Proponente: Ivan Scalfarotto
Motivazione: Il principio di ogni istituzione democratica è la partecipazione della totalità dei cittadini elettori. Questo principio riceve dall’articolato proposto dal testo base una traduzione parziale, perchè esclude una quota di cittadini: i minori di sedici anni. L’emendamento prevede di rendere effettivo il diritto di partecipazione anche per i cittadini minori di sedici anni: in modo diretto quando ne hanno la capacità, o tramite un rappresentante, i genitori o chi ne esercita la potestà, in funzione del loro grado di maturità. L’emendamento non propone di pesare alcuni interessi più degli altri, di superare il principio basilare della democrazia, secondo cui ad un cittadino spetta un solo voto, attribuendo ad alcuni, i genitori, un voto multiplo. Se così fosse saremmo effettivamente al di fuori del patrimonio costituzionale comune all’occidente. L’emendamento mira a trarre fino in fondo le conseguenze del suffragio universale, cioè a completare le implicazioni e le conseguenze del principio “una testa, un voto”, il principio nel quale tutti i cittadini che hanno partecipato alle primarie del 14 ottobre si sono riconosciuti.
iMille.org – Direttore Raoul Minetti





Gentili Commissarie, Egregi Commissari.
Sul sito ufficiale http://www.partitodemocratico.it é stato postato il testo base (che riporto di seguito) dello Statuto del Partito Democratico, che sarà discusso nei prossimi 1 e 2 febbraio nella Commissione Statuto.
- Nella parte che riguarda le modalità di selezione delle candidature al Parlamento Nazionale ed Europeo, Articolo 19, evince la ASSENZA di PRIMARIE.
- Dopo una discussione all’interno di INNOVATORI EUROPEI e con molti altri AMICI del PD, Vi scrivo per dirVi che in questo modo, a nostro avviso, si perde una GRANDE OCCASIONE di DEMOCRAZIA.
- Oggi più che mai i cittadini sentono la necessità di partecipare alla Politica, scegliendo i propri rappresentanti: le PRIMARIE permettono di farlo.
Cordialmente,
Massimo Preziuso
INNOVATORI EUROPEI
http://www.innovatorieuropei.com
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CAPO IV
Scelta dei candidati per le cariche istituzionali
Articolo 18.
(Elezioni primarie del Partito Democratico)
1. Per «elezioni primarie» si intendono le consultazioni che hanno ad oggetto la scelta dei candidati a cariche istituzionali elettive.
2. Possono partecipare alle elezioni primarie indette dal Partito Democratico gli elettori del partito e coloro i quali siano disposti ad essere registrati nell’Albo dei elettori al momento del voto.
3. Il Regolamento per le elezioni primarie è approvato con i voti favorevoli della maggioranza dei componenti dell’Assemblea del Partito Democratico del livello territoriale corrispondente, sulla base del Regolamento quadro approvato dall’Assemblea nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.
4. Vengono in ogni caso selezionati con il metodo delle primarie i candidati alla carica di Sindaco, Presidente di Provincia e Presidente di Regione. Qualora il Partito Democratico concorra con altri partiti alla presentazione di candidature comuni per tali cariche, valgono le norme contenute nell’articolo 20 del presente Statuto. Le modalità di selezione delle
candidature per le altre cariche di livello regionale e locale vengono stabilite dagli Statuti delle Unioni regionali e delle Unioni
provinciali di Trento e Bolzano.
5. La candidatura a Sindaco, Presidente di Provincia e Presidente di Regione può essere avanzata con il sostegno del dieci per cento dei componenti della Assemblea del relativo livello territoriale, ovvero con un numero di sottoscrizioni pari almeno al tre per cento degli aderenti nel relativo ambito territoriale.
6. Qualora il Sindaco, il Presidente di Provincia o di Regione uscenti, al termine del primo mandato, avanzino nuovamente la loro candidatura, possono essere presentate eventuali candidature alternative se ricevono il sostegno del quindici per cento dei componenti della Assemblea del relativo livello territoriale, ovvero di un numero di sottoscrizioni pari almeno al sette per cento degli aderenti nel relativo ambito territoriale.
7. Le primarie per la scelta dei candidati a Sindaco, Presidente di Provincia, Presidente di Regione si svolgono con il metodo della maggioranza semplice.
8. Non si svolgono le elezioni primarie nel caso in cui, nei tempi prescritti dal regolamento, sia stata avanzata una sola candidatura alla carica oggetto di selezione.
9. La selezione dei candidati per le assemblee rappresentative è, ad ogni livello territoriale, sottoposta al vaglio di una ampia consultazione tra gli aderenti o tra gli elettori. I diversi possibili metodi di selezione, inclusi quelli aperti a tutti gli elettori, sono disciplinati da un apposito Regolamento quadro approvato dall’Assemblea Nazionale. La scelta dello specifico metodo di consultazione da adottare per la selezione delle candidature a Parlamentare nazionale ed europeo è effettuata, anche in considerazione delle caratteristiche del sistema elettorale in vigore, dal Coordinamento nazionale.
Articolo 19.
(Candidature per le Assemblee rappresentative)
1. Il Regolamento quadro di cui all’articolo 18, comma 9, nel disciplinare le diverse modalità di selezione democratica dei candidati per le assemblee elettive, si attiene ai seguenti principi:
a) l’uguaglianza di tutti gli aderenti e dei elettori;
b) la democrazia paritaria tra donne e uomini;
c) il pluralismo politico nelle modalità riconosciute dallo Statuto;
d) l’ineleggibilità in caso di cumulo di diversi mandati elettivi;
e) la rappresentatività sociale e politica dei candidati;
f) il principio del merito che assicuri la selezione di candidati competenti, anche in relazione ai diversi ambiti dell’attività parlamentare e alle precedenti esperienze svolte;
g) la pubblicità della procedura di selezione.
2. Il Coordinamento nazionale, entro tre mesi dalla scadenza della presentazione delle liste o, in caso di scioglimento anticipato entro tre giorni dalla pubblicazione del relativo decreto, approva con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti un Regolamento che sulla base dei principi del comma precedente:
a) individua gli organi responsabili per ricevere le proposte di candidatura e i criteri per selezionarle;
b) determina le diverse modalità , tra loro alternative, con cui le candidature possono essere sottoposte, con metodo democratico, all’approvazione di aderenti o elettori, in via diretta o attraverso gli organi rappresentativi;
c) nomina una Commissione di garanzia elettorale, i cui componenti non sono candidabili, che esamina i ricorsi relativi alle violazioni del Regolamento e che decide in modo tempestivo e inappellabile.
“hanno circolato”?!??!